Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28351 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28351 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Calabrese Nicola, nato a Foggia il 18/07/1951

avverso il decreto del 17/11/2014 del Gip del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
lette le richiestedel Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Eugenio Selvaggi, che ha chiesto la trasmissione degli atti al giudice
dell’esecuzione o il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 17 novembre 2014 il Gip del Tribunale di Foggia
disponeva l’archiviazione per intervenuta oblazione del procedimento nei
confronti di Calabrese Nicola, indagato in ordine al reato di cui all’art. 221
TULPS e 58 reg. esec. TULPS, per aver trasferito alcune armi regolarmente
detenute senza denuncia, disponendo al contempo la confisca delle stesse.

Data Udienza: 10/03/2016

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il
difensore di Calabrese Nicola, Avv. Giuseppe Stefano Perrone, deducendo il
vizio di omessa motivazione in ordine alla confisca delle armi, ed il vizio di
violazione di legge, in quanto l’art. 6 I. 152/1975 prevede la confisca delle
armi in caso di accertamento di un reato, nel caso di specie non accertato, ma
anzi estinto per oblazione; del resto, il ricorrente deteneva regolarmente le
armi confiscate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente va rilevato che il decreto di archiviazione con il quale il
giudice per le indagini preliminari disponga la confisca e la distruzione di un
bene sottoposto a sequestro probatorio non é abnorme e, pertanto, non è
impugnabile mediante ricorso per cassazione ma è soggetto esclusivamente al
rimedio dell’incidente di esecuzione; ne consegue che
l’eventuale ricorso per cassazione presentato dall’imputato va qualificato come
richiesta di incidente di esecuzione e gli atti trasmessi al giudice competente
(Sez. 4, n. 46422 del 23/10/2015, Diop, Rv. 265203; Sez. 1, n. 9826 del
05/02/2009, Rosa, Rv. 243291).
Va pertanto disposta, previa qualificazione del ricorso come incidente di
esecuzione, la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Foggia.

Così deciso in Roma il 10/03/2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

q,

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