Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28351 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28351 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MONTALBANO LUCA FIORENZO N. IL 23/03/1964
avverso la sentenza n. 5825/2012 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 27/02/2013, la Corte di Appello di Torino
confermava la sentenza pronunciata in data 06/12/2011 con la quale il
tribunale di Asti aveva ritenuto MONTALBANO Luca Fiorenzo
responsabile del delitto di appropriazione indebita della somma di €

di cui era rappresentante con il compito della gestione del punto vendita
di Castelnuovo Don Bosco.

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo (da pag. 12 a
pag. 23 del ricorso) che non era stata raggiunta la prova dell’assoluta
riconducibilità dell’ammanco alla condotta del ricorrente in quanto: a)
egli non aveva mai sottoscritto alcun contratto con il Consorzio, b) nella
denuncia il Consorzio non aveva fatto alcuna menzione né
dell’ammontare esatto dell’ammanco né delle forme e delle modalità con
le quali si era addivenuti alla determinazione dell’ammanco; c) non era
chiaro per quali ragioni il Consorzio avesse tollerato l’ammanco senza
intervenire tempestivamente; d) egli si era sempre comportato in modo
trasparente; e) in realtà era stato sottovalutato il ruolo della sign.ra
Lagna Stafania che era la vera responsabile dell’ammanco.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva
confutando, uno per uno, tutti quegli stessi motivi riproposti, in modo
tralaticio, con il presente ricorso. Pertanto, non avendo il ricorrente
evidenziato incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la
censura, essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile.

1

360.000,00 ai danni del Consorzio Agrario delle Province del Nord Ovest

Sul punto, va, infatti, rilevato che, in sede di legittimità, non è
possibile dedurre come motivo il “travisamento del fatto”, giacchè è
preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la
propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito: ex plurimis Cass. 4675/2006 Rv. 235656.

norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014
IL

In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a

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