Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28350 del 09/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28350 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Piccolo Nicola nato a Montecchio Emilia il 03/05/1981
avverso la ordinanza del 24/07/2015 del Gip del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che ha chiesto l’annullamento del provvedimento
impugnato con restituzione atti al Gip del Tribunale di Bologna;

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 24 luglio 2015 il Gip del Tribunale di Bologna ha
dichiarato inammissibile, poiché tardiva, l’opposizione proposta da Nicola Piccolo
avverso il decreto penale dalla medesima A.G. emesso nei suoi confronti in data
24 gennaio 2014 per il reato di cui all’art. 2, d.l. 463/83.
2. Contro il provvedimento , tramite il difensore fiduciario, il Piccolo ha
proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in ordine alla
asserzione fatta nel provvedimento gravato circa la ritualità della notifica del
decreto penale opposto, posto che era documentalmente provato che nel luogo
nel quale essa è stata fatta egli non risiedeva più da tempo, rilevando peraltro
ulteriori nullità della medesima procedura notificatoria.
3. Il PG ha depositato requisitoria con la quale, rilevata la fondatezza del
motivo di ricorso, chiede l’annullamento del provvedimento impugnato con
restituzione degli atti al Gip del Tribunale di Bologna.

Data Udienza: 09/03/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via pregiudiziale va ex officio rilevato che il reato ascritto al Piccolo è
stato depenalizzato dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, posto che gli importi
annui delle ritenute previdenziali/assistenziali non versate dal prevenuto sono
inferiori alla soglia di punibilità da detta disposizione normativa previsti.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto
oggetto del processo non è (più) previsto dalla legge come reato.

8/2016 si deve contestualmente disporre la trasmissione di copia degli atti alla
Direzione INPS di Bologna per il seguito di competenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato e dispone trasmettersi copia degli atti alla Direzione provinciale
dell’ INPS di Bologna.

Così deciso il 9/03/2016

2. Tuttavia, trattandosi di fatti illeciti non prescritti, ai sensi dell’art. 9, d.lgs.

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