Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28350 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28350 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUZZESE ORLANDO N. IL 29/04/1986
avverso la sentenza n. 721/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 21/05/2013, la Corte di Appello di
Salerno confermava la sentenza pronunciata in data 23/03/2011 con la
quale il tribunale di Nocera Inferiore aveva ritenuto BRUZZESE Orlando
responsabile del delitto di ricettazione di un motociclo provento di furto.

difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
2.1.

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere la Corte territoriale

confermato la sentenza di primo grado nonostante il ricorrente avesse
fornito gli elementi ai fini dell’identificazione del “dante causa”;
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

62

BIS COD. PEN.

per non avere

la Corte

concesso le attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura di cui al § 2.1., va ritenuta null’altro che un modo
surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame
dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e
del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva, rilevando che il “dante causa”, era un
fantomatico Maurizio impossibile da identificare.
La censura di cui al § 2.2. è manifestamente infondate in quanto
la motivazione addotta dalla Corte territoriale a pag. 2 della sentenza,
deve ritenersi congrua ed adeguata e, quindi, non censurabile in questa
sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.

1

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio

DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Roma 08/04/2014

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