Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28349 del 09/03/2016

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28349 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A.
avverso la ordinanza del 01/07/2015 del Gip del Tribunale di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
letta la requisitoria del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 1 luglio 2015 il Gip del Tribunale di Milano ha
dichiarato inammissibile, poiché tardiva, l’opposizione proposta da A.A.  avverso il decreto penale di condanna emesso nei suoi
confronti dalla stessa AG in data 12-23.3.2015 per il reato di cui agli artt. 81
cpv., cod. pen., 2, comma 1 bis, d.l. n. 463/83.
2. Contro il provvedimento, tramite il difensore fiduciario, il A.A. ha
proposto ricorso per cassazione deducendo la manifesta erroneità del
provvedimento impugnato, avendo egli avuto notizia del decreto opposto
soltanto in data 10 giugno 2015 e non, come infondatamente si afferma nel
provvedimento medesimo, il 25 maggio 2015.
3. Il Pg ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede il rigetto del
ricorso, affermando la correttezza dell’individuazione della data di notificazione
del decreto penale fatta dal Gip nel provvedimento impugnato.

Data Udienza: 09/03/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via pregiudiziale va ex officio rilevato che il reato ascritto al A.A. è
stato depenalizzato dall’art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, posto che gli importi
annui delle ritenute previdenziali/assistenziali non versate dal prevenuto sono
inferiori alla soglia di punibilità da detta disposizione normativa previsti.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto
oggetto del processo non è (più) previsto dalla legge come reato.
2. Tuttavia, trattandosi di fatti illeciti non prescritti, ai sensi dell’art. 9, d.lgs.

Direzione INPS di Milano per il seguito di competenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il fatto non è previsto
come reato dalla legge e dispone trasmettersi copia degli atti alla Direzione
provinciale dell’ INPS di Milano.

Così deciso il 09/03/2016

8/2016 si deve contestualmente disporre la trasmissione di copia degli atti alla

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