Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28349 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28349 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FURULI PASQUALE N. IL 20/01/1976
avverso la sentenza n. 1813/2010 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 16/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 16/10/2012, la Corte di Appello di
Reggio Calabria confermava la sentenza pronunciata in data 21/04/2010
con la quale il tribunale di Palmi aveva ritenuto FURULI Pasquale
responsabile del delitto di ricettazione di un trincia sarmenti proventi di

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo
MOTIVAZIONE

ILLOGICITÀ DELLA

per avere la Corte territoriale ritenuto la responsabilità del

ricorrente sulla base di una mera causalità e cioè sol perché l’attrezzo in
questione era della stessa marca e modello di quello rubato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura, infatti, riproposta con il presente ricorso, va ritenuta
null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di
legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con
motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati
elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su
una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, va dichiarata inammissibile.
Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA

1

furto.

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

Roma 08/04/2014

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