Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28348 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28348 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIENG OUSMANE N. IL 25/12/1975
avverso la sentenza n. 5469/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del
12/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 12/07/2013, la Corte di Appello di Milano
confermava la sentenza pronunciata in data 10/06/2010 con la quale il
tribunale della medesima città aveva ritenuto DIENG Ousmane

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.

ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

per avere la Corte territoriale

ritenuto infondata la tesi difensiva secondo la quale egli si era solo
limitato, dietro delega di tale Mets Brino, a ritirare il pacco in cui si
trovavano 48 paia di scarpe Nike contraffatte;
2.2.

VIOLAZIONE DELL’ART.

648/2

COD. PEN.

per non avere

la Corte

ritenuto l’ipotesi lieve di cui all’art. 648/2 cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura di cui al § 2.1., va ritenuta null’altro che un modo
surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame
dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e
del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato
incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura,
essendo incentrata tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di
elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
Altrettanto dicasi per la censura di cui al § 2.2. che la Corte
territoriale ha puntualmente con motivazione congrua ed adeguata non
censurabile in questa sede.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.

I

responsabile dei delitti di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen.

DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €

1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

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