Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28348 del 01/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28348 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Occhinegro Ivan, nato a Taranto il 21/08/1965
avverso l’ordinanza del 22/01/2015 del Tribunale di Taranto

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 gennaio 2015 il Tribunale di Taranto – chiamato a
pronunziarsi sull’appello cautelare avverso la decisione del Tribunale monocratico
della stessa città, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca del
decreto del GIP del Tribunale di Taranto, con cui era stata disposta la misura del
sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente fino alla

Data Udienza: 01/03/2016

concorrenza di C 64.966,03, in relazione al delitto di cui all’art. 10 ter del D.LGS
n. 74/2000, commesso da Ivan Occhinegro, quale legale rappresentante della
Oxilart s.r.l. – confermava la decisione gravata. Affermava il Tribunale che il
profitto del reato tributario contestato all’Occhinegro, consistendo nel mancato
pagamento dell’IVA per l’anno 2010, avrebbe dovuto considerarsi nella
disponibilità della società: da ciò la natura di sequestro preventivo per
equivalente del profitto del reato finalizzato alla confisca.

motivi, tutti legati alla violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p.
Col primo, denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale,
sostenendo che la posizione del beneficiario di una condotta illecita non sarebbe
assimilabile a quella dell’autore della stessa. Inoltre, nel caso di sequestro
finalizzato alla confisca diretta, i beni dovrebbero costituire profitto del reato:
l’errore del Tribunale sarebbe stato quello di aver considerato come profitto beni
privi di connessione causale col reato.
Col secondo, si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto non dimostrata
la data di accensione delle polizze assicurative sequestrate, che sarebbe stata
invece evidente.
Da ultimo, lamenta che il giudice avrebbe proceduto ex officio ad un nuovo
vincolo cautelare finalizzato alla confisca diretta, in sede di istanza avverso un
sequestro per equivalente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte deve preliminarmente osservare che il limite – soglia per la punibilità
del delitto ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 è stato elevato da euro 50.000 a
euro 103.291,38 con la sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale, con
riferimento ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011, quanto per le ipotesi
che anteriormente o anche successivamente al 17 settembre 2011 debbono
essere regolate dal d.lgs. 24 settembre 2015, n.158 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, in vigore dal 22 ottobre 2015), che ha
elevato ulteriormente la soglia di punibilità prevista in relazione all’art.10-ter
d.lgs. 74/2000, portandola ad euro 250.000,00. Orbene, sia per effetto della
sentenza n. 80 del 2014 della Corte costituzionale e sia per le nuove previsioni di
cui al d.lgs. n. 158 del 2015, il reato posto a fondamento del sequestro è ormai
insussistente e pertanto manca il fumus del provvedimento cautelare.
L’ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio, con il coevo ordine di
restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.

2

2. Ha proposto ricorso per cassazione Ivan Occhinegro, deducendo tre

P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Ordina la restituzione di quanto in sequestro all’avente diritto.

Così deciso il 01/03/2016.

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