Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28347 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28347 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIANNUZZI PANTALEO N. IL 18/05/1960
avverso la sentenza n. 1331/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
02/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con sentenza in data 02/05/2013, la Corte di Appello di Lecce
confermava la sentenza pronunciata in data 15/12/2009 con la quale il
Tribunale della medesima città aveva ritenuto GIANNUZZI Pantaleo
responsabile dei delitti di cui agli artt. 633 – 639 bis – 635/1-2 cod.
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo che
«non
risulta essere stata fornita alcun tipo di motivazione in ordine alla
affermazione della penale responsabilità del Giannuzzi».
Il ricorso è manifestamente infondato essendo generico ed
aspecifico rispetto alla motivazione addotta dalla Corte territoriale non
illustrando il ricorrente le ragioni delle proprie doglianze e non
consentendone, quindi, lo scrutinio: il ricorrente, infatti, al di là che
invocare note massime giurisprudenziali e pacifici principi di diritto, non
ha ritenuto di spendere una sola parola sugli elementi probatori
evidenziati dalla Corte territoriale a suo carico.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014
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