Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28346 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28346 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MAGNAGHI GIOVANNI N. IL 20/12/1930 parte offesa nel
procedimento
c/
ARMANETTI PAOLO N. IL 19/06/1960
avverso l’ordinanza n. 4136/2012 GIP TRIBUNALE di LUCCA, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con ordinanza del 14/03/2013, il giudice per le indagini
preliminari del tribunale di Lucca, provvedendo de plano, dichiarava
inammissibile l’opposizione proposta da MAGNAGHI Giovanni e
disponeva l’archiviazione del procedimento.
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1. inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 644 cod. pen.;
2.2. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
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012 Gli; (.23. Il ricorso, nei termini in cui entrambe le censure sono state
dedotte, è manifestamente infondato.
In diritto, va premesso che questa Corte [ex plurimis: SS.UU. 15
marzo 1996, n. 2 Testa – Cass. Sez. 2, n. 38534/2008 Rv. 241467 Sez. 2 n. 10504/2006 Rv. 233811 – Sez. 6, Ordinanza n. 40593/2008
Rv. 241360], in ordine al decreto di archiviazione, ha enunciato i
seguenti principi:
sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del
comb. disp. dell’art. 409 c.p.p., commi 1, 2, 6, e art. 410 c.p.p.,
l’esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all’accesso
della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la
declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ove avvenga in
violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per
cassazione il decreto di archiviazione, in quanto l’arbitraria
ovvero l’illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il
diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti,
se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato
avviso per l’udienza camerale;
il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola
fondamentale del procedimento di archiviazione, sicché, a fronte
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di
archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare
1
Lì
2. Avverso la suddetta ordinanza, il Magnaghi, a mezzo del proprio
l’udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra
l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M.;
il Giudice non incontra limitazioni di sorta e può provvedere “de
plano”, senza fissare l’udienza ex art. 127 cod. proc. pen., sulla
dello svolgimento di indagini suppletive indicate all’esito del
contraddittorio camerale – sempre che la persona offesa non
abbia presentato una nuova opposizione, ovvero quest’ultima sia
ritenuta inammissibile sulla base, e nel rispetto, dei parametri
normativamente indicati: Sez. U, n. 23909 del 27/05/2010, Rv.
247124;
il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta,
peraltro, inoperante in due soli casi e cioè: a) quando non sia
stata presentata tempestiva opposizione (art. 409 c.p.p., comma
1); b) quando la parte offesa non abbia ottemperato l’onere,
imposto a pena d’inammissibilità (art. 410 c.p.p., comma 1), di
indicare i temi dell'”investigazione suppletiva” e “i relativi
elementi di prova”: in tal caso, il giudice deve dare atto con
adeguata motivazione dell’inammissibilità dell’opposizione – per
l’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva
e/o dei relativi elementi di prova – e dell’infondatezza della
notizia di reato (Sez. 4, n. 167 del 24/11/2010, dep.
04/01/2011, Rv. 249236; Sez. 2, n. 40515 del 28/09/2005, dep.
08/11/2005, Rv. 232674; Sez. 2, n. 47980 del 01/10/2004, dep.
10/12/2004, Rv. 230707; Sez. U, n. 2 del 14/02/1996, dep.
15/03/1996, Rv. 204132).
il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità sull’opposizione
ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine
richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo
anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine
alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, dal
momento che l’opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il
provvedimento “de plano” con il rito camerale.
2
reiterata richiesta di archiviazione – formulata dal P.M. a seguito
4. Applicando alla concreta fattispecie in esame, i suddetti principi,
ne consegue allora che il ricorso deve ritenersi manifestamente
infondato atteso che:
il giudice ha disposto l’archiviazione de plano a seguito della
reiterazione della richiesta di archiviazione richiesta dal Pubblico
effettuate (SSUU n. 23909 del 27/05/2010, Rv. 247124);
il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto la notitia criminis
«inequivocabilmente infondata e, quindi, l’accusa insostenibile in
giudizio […] e tale da non poter condurre a risultati apprezzabili
nel senso voluto dalla parte offesa che fa leva su argomentazioni
tecnico giuridiche tutte confutate dal C. T. del Pubblico Ministero,
tali comunque da non poter ragionevolmente prevalere sulla
contraria (più logica, lineare, documentata e maggiormente
corrispondente alla fattispecie in esame) prospettazione dei
medesimi argomenti»;
il ricorrente, in realtà non ha indicato indagini suppletive,
essendosi limitato ad invocare la nomina di un nuovo consulente
al quale fosse affidato un quesito «riassuntivo che, in realtà,
riproduce i 16 già formulati in sede di prima opposizione» sol
perché l’esito delle due c.t. era stato contrario a quanto da lui
sostenuto: pag. 1 decreto;
di conseguenza, l’amplissima motivazione addotta dal giudice per
le indagini preliminari, non si presta ad alcuna censura in questa
sede di legittimità, sicchè il ricorso deve dichiararsi inammissibile
per carenza d’interesse
(in terminis
Cass. 27658/2011 Rv.
250738), con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali, nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i
profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
Inammissibile il ricorso e
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Ministero successiva all’opposizione e alle indagini suppletive
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 08/04/2014