Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28346 del 05/04/2017

Penale Sent. Sez. 2 Num. 28346 Anno 2017
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IASILLO ADRIANO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall’Avvocato Michele Robustini, quale difensore di G.T., avverso la sentenza della Corte di Appello di
Campobasso, Sezione penale, in data 21/06/2016.
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Adriano
Iasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor , il quale ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

OSSERVA:

Con sentenza del 17/10/2013, il Tribunale di Campobasso dichiarò G.T. responsabile del reato di truffa aggravata e – riconosciute le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante – lo condannò alla
pena di mesi 6 di reclusione ed C 51,00 di multa, oltre al risarcimento del danno

Data Udienza: 05/04/2017

in favore della Parte Civile – da liquidarsi in separata sede – e riconoscendo una
provvisionale di Euro 30.000,00
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame, ma la Corte di appello
di Campobasso, con sentenza del 21/06/2016, confermò la sentenza di primo
grado.
Ricorre per cassazione il difensore di G.T. deducendo vizi
motivazionali e travisamento delle prove in ordine alla ritenuta penale

di merito hanno errato nel ritenere sussistente l’aggravante di cui all’art. 61 n. 7
del c.p. e quindi difetterebbe la condizione di procedibilità essendo stata
presentata la querela oltre il termine di legge. Ritiene carente la motivazione sul
trattamento sanzionatorio. Omessa motivazione sul rigetto implicito della
richiesta di non menzione.
Il difensore del ricorrente conclude, pertanto, per l’annullamento
dell’impugnata sentenza.
motivi della decisione

1.

Il ricorso è fondato limitatamente all’omessa motivazione sulla richiesta

di applicazione del beneficio della non menzione.
1,1. Si deve pertanto rinviare alla Corte di appello di Salerno per nuovo
giudizio sulla applicazione del beneficio della non menzione.
2.

Il resto del ricorso di G.T. è inammissibile. Infatti, la

Corte di appello ha – con motivazione esaustiva, logica e non contraddittoria ben evidenziato le ragioni per le quali ritiene pienamente provata la penale
responsabilità dell’imputato per il reato contestatogli. In particolare la Corte
territoriale dopo aver attentamente valutato le prove acquisite, rileva correttamente – i fatti dai quali ricava: la sussistenza dell’elemento psicologico e
materiale del reato; la sussistenza dell’aggravante contestata; la congruità del
trattamento sanzionatorio (si vedano le pagine da 3 a 5 dell’impugnata
sentenza).
2,1. A fronte di quanto sopra il difensore del ricorrente contrappone solo
contestazioni, che non tengono conto delle argomentazioni della Corte territoriale
e che si fondono solo su mere congetture. In particolare non evidenzia alcuna
illogicità o contraddizione nella motivazione della Corte territoriale allorchè
conferma la decisione del Tribunale. Inoltre, questa Corte Suprema ha più volte
affermato il principio, condiviso dal Collegio, che sono inammissibili i motivi di
ricorso per Cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le
ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento
dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del

responsabilità per la truffa aggravata. Secondo il difensore dell’imputato i giudici

provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex
art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all’inammissibilità del ricorso (Si
vedano fra le tante: Sez. 1, sent. n. 39598 del 30.9.2004 – dep. 11.10.2004 – rv
230634; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012 Ud. – dep. 16/05/2012 – Rv.
253849; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Ud. – dep. 13/03/2014 – Rv.
259425).
3.

Pertanto, va dichiarato inammissibile il resto del ricorso di G.T.

responsabilità di G.T. per il reato di cui sopra.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa motivazione sulla
richiesta di applicazione del beneficio della non menzione, con rinvio alla Corte di
appello di Salerno per nuovo giudizio sul punto. Dichiara irrevocabile
l’affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, il 05/04/2017.

Gianfranco. Ai sensi dell’art. 624 del c.p.p. dichiara irrevocabile l’affermazione di

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