Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28345 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28345 Anno 2016
Presidente: RAMACCI LUCA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
Cappelluccio Ettore, n. a Cercola il 06/07/1970;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli in data 03/12/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Gaeta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Cappelluccio Ettore ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Avellino per il
reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. d) del d.l. n. 172 del 2008 convertito in I.n.
210 del 2008 in relazione all’effettuazione di attività di raccolta e trasporto di
rifiuti speciali non pericolosi consistenti in rottami ferrosi ossidati in mancanza di
autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Data Udienza: 03/05/2016

2. Lamenta con un primo motivo la nullità della sentenza per mancata notifica
all’imputato del decreto di citazione a giudizio di primo grado in quanto eseguita
presso il luogo di residenza e non a mani proprie anziché presso il domicilio
eletto in data 02/12/2008. La decisione impugnata con cui il gravame avverso
l’ordinanza di rigetto della eccezione pronunciata in primo grado è stato respinto,
ha infatti indebitamente posto a carico della Difesa un onere di allegazione del

indicato specificamente l’atto di elezione del 02/12/2008 contenuto nell’istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, contenuta nel fascicolo.

3.

Con un secondo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale

posto che, essendo la nozione di rifiuto imperniata sulla definizione di esso come
sostanze od oggetti di cui il detentore si disfi o abbia l’obbligo di disfarsi, la
fattispecie in esame, relativa a condotta di un rigattiere che recuperava del
materiale per poi reimpiegarlo, esulerebbe dall’ambito delle norme contestate.

4. Con un terzo motivo lamenta quindi, in correlazione con le argomentazioni del
secondo motivo, la mancata derubricazione nell’ipotesi dell’art. 256, comma 1,
del d. Igs. n. 152 del 2006.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il primo, pregiudiziale, motivo è fondato.
Risulta dagli atti che, successivamente ad una prima elezione di domicilio, in
data 02/12/2008 l’imputato ebbe a provvedere, in sede di istanza di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato, ad eleggere domicilio presso il Difensore (v. in
allegato all’atto di appello) e che successivamente il decreto di citazione a
giudizio venne invece notificato sì presso l’abitazione dell’imputato ma non a
mani dello stesso.
Va allora ricordato che secondo quanto affermato da questa Corte, allorché vi sia
stata tempestiva e rituale elezione di domicilio da parte dell’imputato, la notifica
del decreto di citazione a giudizio eseguita non a mani proprie, in luogo diverso
da quello indicato al momento dell’elezione predetta, è affetta da nullità assoluta
e insanabile, rilevabile anche d’ufficio, essendo del tutto irrilevante la sua
effettuazione al domicilio reale e di effettiva abitazione del destinatario, a meno
che non risulti in concreto che egli abbia avuto reale conoscenza dell’atto (tra le
2

verbale di elezione di domicilio richiamato nonostante la Difesa stessa abbia

altre, Sez. 6, n. 22707 del 29/05/2007, Mancuso, Rv. 236700). Va poi aggiunto,
per quanto riguardante l’efficacia della elezione effettuata nella specie, che
questa Corte ha altresì chiarito che l’elezione di domicilio effettuata con l’istanza
di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento
principale in relazione al quale il beneficio è richiesto (da ultimo, Sez. 3, n.
14416 del 19/02/2013, El Hairi, Rv. 255029).

condivisa anche dalla sentenza impugnata che è giunta a rigettare l’eccezione
unicamente in base al fatto che l’imputato non avrebbe adeguatamente
documentato, evidentemente, pare di comprendere, attraverso la esibizione
dell’atto di elezione, la propria doglianza, senza considerare tuttavia l’allegazione
di detto atto effettuata con l’atto di appello.
In definitiva la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di
Avellino giacché, secondo quanto ritenuto da questa Corte (da ultimo, Sez. 6, n.
24271 del 30/05/2013, F., Rv. 256818), il giudice di legittimità deve disporre il
rinvio direttamente al giudice di primo grado laddove, come nella specie,
l’annullamento trovi ragione in una della ipotesi previste dall’art.604 c.p.p.
commi 1 e 4, tra le quali l’accertamento di una delle nullità ex art. 179 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016

3

Del resto, che la nullità si sia verificata, è circostanza che appare implicitamente

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