Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28342 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28342 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: MOCCI MAURO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Scoccia Luca, nato a Roma il 17/07/1984

avverso la sentenza del 21/01/2013 della Corte d’Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio
Baldi, che ha concluso per l’annullamento con rinvio, limitatamente alla pena

o

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 maggio 2008, il Tribunale di Roma condannava Luca
Scoccia alla pena di mesi otto di reclusione ed € 2.000 di multa, reputandolo
colpevole del reato di cui all’art. 73 comma 5 0 DPR 309/90, accertato in Roma il
3 marzo 2007.
L’impugnazione dell’imputato era rigettata dalla Corte d’Appello di Roma il
21 gennaio 2013. Il predetto giudice rilevava che l’invocato riconoscimento della

ulteriori indici.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, mediante due doglianze, lamentando
manifesta illogicità della motivazione, rispetto al giudizio di responsabilità
dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre premettere che, come noto, con la sentenza n. 32 del 25 febbraio
2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
articoli 4-bis e 4-vícies ter, d.l. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito con
modificazioni dalla I. 21 febbraio 2006 n. 49, così rimuovendo le modifiche da
essi apportate – tra gli altri – all’articolo 73, d.P.R. n. 309 del 1990; sono
ritornati in tal modo applicabili, quindi, i commi primo e quarto della stessa
norma per come dettati prima del suddetto intervento del 2005, e dunque ha
recuperato vigenza l’irrogazione di una pena più mite per i reati attinenti alle cd.
droghe leggere (da due a sei anni di reclusione, oltre a multa, anziché da sei a
venti anni di reclusione, oltre a multa) e di una pena più severa per le cd. droghe
pesanti (la reclusione salita al range otto-venti anni, così sostituendo quella
appena richiamata da sei a venti anni).
Il medesimo art. 73 cit, poi, è stato di recente interessato anche dal d.l. n.
146 del 23 dicembre 2013, convertito dalla I. n. 10 del 21 febbraio 2014 (che ha
trasformato l’ipotesi attenuata di cui al comma 5 in fattispecie autonoma di
reato, riducendo il massimo edittale da 6 a 5 anni di reclusione e confermando la
pena pecuniaria da 3.000 a 26.000 euro) e, da ultimo, il d.l. 20 marzo 2014, n.
36, convertito, con modificazioni, dalla I. 16 maggio 2014, n. 79 (che, ancora in
ordine al comma 5, ha novellato la cornice edittale – riducendola – nei termini
della reclusione da 6 mesi a 4 anni e della multa da 1.032 a 10.329 euro).
Tuttavia, poiché medio tempore il reato si è prescritto (il 3 ottobre 2014) e
poiché non ricorrono gli elementi per un proscioglimento nel merito, ex art.
c.p.p., il reato va dichiarato estinto per prescrizione.

2

detenzione ad uso personale era smentita dal dato quantitativo e da tutti gli

P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 12/04/2016

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