Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28342 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28342 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARI SEM N. IL 27/01/1979
avverso la sentenza n. 147/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 16/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con sentenza in data 16/05/2013, la Corte di Appello di
Bolzano confermava la sentenza pronunciata in data 16/05/2012 dal
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della medesima città con
la quale aveva ritenuto CARI Sem responsabile del reato ascrittogli.
proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 62
bis, 69, 132,133 cod. pen. e, quindi,
V ECCESSIVITÀ DELLA PENA.
La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale a pag. 2 deve
ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa
sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere
discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento
sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che la
Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore
dell’imputato.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, in proprio, ha