Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28341 del 31/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28341 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
Pierantozzi Umberto, n. a Colonnella il 29/06/1948;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila in data 23/10/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale S. Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità;
udite le conclusioni del Difensore di fiducia Avv. G. Di Giandomenico, che ha
chiesto l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 28/11/2012 il Tribunale di Teramo dichiarava Pierantozzi
Umberto, nella veste di amministratore unico della “ATR Composites S.p.a”,
colpevole dei reati di dichiarazione fraudolenta ex art.3 del d. Igs. n. 74 del
2000, di dichiarazione infedele ex art. 4 d. Igs. cit., di omesso versamento di
ritenute previdenziali, salvo che in relazione alla condotta posta in essere entro il
27/12/2006, e di omesso versamento di ritenute ex art. 10 bis del d.lgs. cit..

Data Udienza: 31/03/2016

Con ulteriori sentenze in data 29/11/2012 e 11/12/2012 sempre il Tribunale di
Teramo condannava Pierantozzi Umberto per altri fatti di omesso versamento di
ritenute Inps ex art. 2 I. n. 638 del 1983 per gli anni 2007 e 2008.
Successivamente, riuniti in sede di appello i relativi procedimenti, la Corte
d’Appello di L’Aquila, in parziale riforma delle suddette sentenze del Tribunale di
Teramo del 28/11/2012, 29/11/2012 e 11/12/2012, ha dichiarato non doversi

mensilità di gennaio, febbraio, marzo ed ottobre 2006 per euro 343.153
trattandosi di fatto giudicato con la sentenza in data 28/11/2012 e in ordine ai
reati di omesso versamento di ritenute Inps e ritenute tributarie per l’anno 2006
perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena per le residue
imputazioni (ovvero, segnatamente, il reato di cui all’art. 4 cit. commesso
nell’anno 2008; il reato di cui all’art. 3 cit. commesso negli anni 2007 e 2008; i
reati di cui all’art. 10 bis cit. commessi nell’anno 2007; i reati di cui all’art. 2 I.
n. 638 del 1983 relativamente alle mensilità da gennaio 2007 ad ottobre 2008 di
cui alle sentenze del Tribunale di Teramo del 29/11 e del 11/12/2012) in anni
due e mesi sei di reclusione.

2. Con un unico formale motivo di ricorso, presentato per il tramite del proprio
difensore di fiducia, Pierantozzi ha lamentato anzitutto mancanza di motivazione
ed illogicità innanzitutto rilevando avere la Corte erroneamente ritenuto non
impugnata la sentenza del 28/11/2012 relativamente ai reati di cui agli artt. 3 e
4 citt. quando invece con l’atto di appello si era lamentata la mancanza assoluta
dell’elemento soggettivo per tutti i capi d’imputazione.
In secondo luogo lamenta, con riguardo al reato di omesso versamento di
contributi Inps, che la Corte non abbia valutato adeguatamente il rilievo circa la
mancanza di prova in ordine alla retribuzione dei lavoratori quale elemento
necessario del reato, essendo anzi emerso che nel periodo indicato la azienda
ATR era in stato di decozione ed era poi stata dichiarata fallita nell’ottobre del
2008 con conseguente impossibilità di versare i contributi previdenziali e fiscali
e comunque insussistenza del dolo richiesto dalla norma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va anzitutto rilevato che il primo profilo di ricorso è inammissibile perché
manifestamente infondato : è vero, come affermato dal ricorrente, che la rubrica
del capo c) dell’atto di appello riportava la “mancanza assoluta dell’elemento
2

procedere in ordine al reato di omesso versamento di ritenute Inps per le

soggettivo per tutti i capi di imputazione” ma è altrettanto indiscutibile che il
corpo del motivo, nell’esplicitare il senso della doglianza, si riferiva
espressamente alla “oggettiva impossibilità, a causa dello stato di decozione
delle sue aziende, di versare i contributi previdenziali e fiscali”; e del resto, una
tale censura non avrebbe avuto alcun senso in relazione a condotte non di
omesso versamento ma di dichiarazione dei redditi rispettivamente fraudolenta

motivare sulla mancanza di elemento soggettivo dei reati sub artt. 3 e 4 citt..

4. Il secondo profilo di ricorso appare infondato : premesso che già le sentenze
di primo grado, richiamate da quella impugnata, avevano posto in evidenza,
anche con riferimento al pagamento delle retribuzioni, il contenuto delle
dichiarazioni testimoniali del funzionario Inps, nonché il contenuto dei modelli
DM 10 prodotti delle fasi dibattimentali sicché la censura relativa al mancato
pagamento, formulata peraltro anche in termini del tutto generici, è infondata
(vedi, nel senso che la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi
modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi
contributivi verso l’istituto previdenziale può essere valutata come prova piena
della effettiva corresponsione delle retribuzioni stesse solo in assenza di elementi
contrari, tra le altre, Sez.3, n. 37330 del 15/07/2014, Valenza, Rv. 259909), la
Corte territoriale ha puntualmente richiamato, quanto alla invocata mancanza di
dolo, il costante indirizzo espresso da questa Corte in ordine al fatto che il reato
di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle
retribuzioni dei lavoratori dipendenti è integrato, siccome è a dolo generico, dalla
consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il
profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi
una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più
urgenti (tra le altre, Sez. 3, n. 3705/14 del 19/12/2013, P.G. in proc. Casella,
Rv. 258056).
Correttamente motivata appare pertanto la decisione della sentenza impugnata
che si è adeguata ai principi appena ricordati tanto più avendo il ricorrente
unicamente invocato una condizione di difficoltà.

5. Ciò posto, deve peraltro prendersi atto che, relativamente ai reati di omesso
versamento di Iva ex art. 10 bis cit. rispettivamente per gli importi di euro
127.450 e 89.037, risulta non raggiunta la soglia di punibilità prevista per legge.
Infatti, l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158, entrato in vigore in data
22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10
3

ter cit. nel senso di attribuire

ed infedele; ne consegue come nessun obbligo aveva la Corte di appello di

rilevanza penale, elevando il precedente limite, unicamente alle condotte di
omesso versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad euro 150.000
per ciascun periodo di imposta; va aggiunto che tale modifica, in quanto
comportante una disposizione più favorevole rispetto alla precedente, si applica,
ex art. 2, comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere antecedentemente.
Conseguentemente, relativamente a detti reati la sentenza impugnata va

rilevanza penale suddetta deve ritenersi elemento costitutivo del fatto di reato,
contribuendo la stessa a definirne il disvalore (in tal senso, tra le altre, oltre a
Sez. U., n. 37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n.
3098/16 del 05/11/2015, Vanni, Rv. 265938).

6. Deve inoltre prendersi atto che, con riferimento ai reati di cui all’art. 10

bis

cit. posti in essere nel 2007 relativamente agli importi di euro 668.468,00 e
1.528.961,00 gli stessi sono invece estinti per intervenuta prescrizione :
premesso che della recidiva contestata non può tenersi conto avendola già il
giudice di primo grado implicitamente esclusa per non averla considerata nel
computo della pena, appare infatti ormai decorso in data 09/08/2015 il termine
pari ad anni sette e mesi sei decorrente dalla data di consumazione del
27/12/2007 cui devono aggiungersi quarantatre giorni per sospensione dovuta al
rinvio su richiesta del Difensore dell’udienza del 10/02/2010 in primo grado.
Analogamente il termine di prescrizione è decorso, al più tardi, considerato il
termine per la presentazione della dichiarazione, in data 14/05/2015 per quanto
riguardante il reato ex art. 3 relativamente all’anno 2007.
Parimenti, infine, deve ritenersi decorso, ad oggi, il termine di prescrizione,
relativamente ai residui reati di cui all’art. 2 I. n. 638 del 1983, con riferimento
alle mensilità sino al maggio del 2008 con conseguente annullamento in parte
qua della sentenza per essere detti reati estinti.

7. Sicché, in definitiva, annullata senza rinvio la sentenza per le predette ragioni
e nei predetti limiti, deve disporsi altresì l’annullamento della stessa con rinvio
alla Corte d’Appello di Perugia ai fini della rideterminazione della pena (non
operabile da questa Corte attesa l’indistinta irrogazione operata dai giudici di
merito) quanto ai residui reati (ovvero quelli di cui agli artt. 3 per l’anno 2008 e
4 del d. Igs. n. 74 del 2000 e di cui all’art. 2 della I. n. 638 del 1983 da luglio ad
ottobre 2008).
Il ricorso va infine rigettato quanto al resto.

4

annullata senza rinvio con la formula «il fatto non sussiste» posto che la soglia di

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all’art.
10 bis d. Igs. n. 74 del 2000 per importi rispettivamente omessi di euro 127.450
e 89.037 perché il fatto non sussiste; annulla senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente ai residui reati di cui agli artt. 3 per l’anno 2007 e 10 bis d. Igs. n.

stessi estinti per prescrizione; annulla la sentenza impugnata con rinvio alla
Corte di Appello di Perugia per la rideterminazione della pena in ordine ai residui
reati; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2016

Il Consi1ier estensore

Il residente

74 del 2000 e all’art.2 I. n. 638 del 1983 sino al maggio 2008, per essere gli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA