Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28340 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28340 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MANCUSO GIOVANNI N. IL 14/09/1983
avverso la sentenza n. 970/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
05/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

1. Con sentenza in data 05/06/2013, la Corte di Appello di
Palermo confermava la sentenza pronunciata in data 15/05/2012 con la
quale il tribunale della medesima città aveva dichiarato MANCUSO
Giovanni colpevole del reato di ricettazione (art. 648/2 cod. pen.) di un

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo:
2.1. la manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte
territoriale confermato la sentenza di condanna solo sulla base di
«ipotesi, congetture e valutazioni tecniche del tutto avuslse e
disancorate rispetto alla piattaforma probatoria utilizzata ai fini del
decidere»;
2.2. la violazione dell’art. 133 cod. pen. in ordine alla dosimetria
della pena.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura di cui al § 2.1., infatti, riproposta con il presente
ricorso, va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in
questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale,
con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli
indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva
sia in punto di fatto

(«totale disponibilità dell’automezzo»)

che

soggettivo.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità,
carenze o contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata
tutta su una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e,
quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile.
Anche la doglianza di cui al § 2.2. è manifestamente infondata in
quanto la motivazione addotta dalla Corte (pag. 3) è adeguata e
congrua e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa

1

contrassegno assicurativo contraffatto.

declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina

P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014

equitativamente in € 1.000,00.

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