Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2834 del 15/10/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 2834 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERCURI FRANCESCO N. IL 26/01/1979
avverso l ‘ordinanza n. 146/2013 TRIB. LIBERTA ‘ di REGGIO
CALABRIA, del 28/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
1.9tté/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/10/2013

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 28.2.13 il Tribunale di Reggio Calabria,Sezione Riesame,in
parziale accoglimento della istanza proposta nell’interesse di MERCURI Francesco
avverso il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal GIP di tale Sede
in data 21 -11-2012,annullava il titolo restrittivo in riferimento alle imputazioni di cui
ai capi H) ed I) della rubrica(inerenti ai reati di cui agli artt.23,comma
terzo,l.n.110/75,con aggravante ex art.7 1.203/91,e artt.2-7 1.203/91,ascritti per
detenzione di un’ arma clandestina);confermava il provvedimento impugnato nelle
residue imputazioni(inerenti agli artt.416 bis CP.-ed altri reati connessi,tra i quali
l’avere portato in luogo pubblico un’arma clandestina che sarebbe stata utilizzata da
Bellocco Domenico,componente del gruppo organizzato ,elemento della cosca
omonima ,nonché in ordine all’imputazione prevista dall’art.12 quinquies
1.n.356/92,e art.71.n.203/91,ascritta al predetto in concorso con Bellocco
Umberto,per avere attribuito fittiziamente ad ALBERICI Simone,che accettava,la
titolarità di un ristorante denominato “NEW ORCHIDEA” per eludere le disposizioni
di legge in materia di misure di prevenzione,essendo la ditta di fatto,almeno in parte
riconducibile a Bellocco Umberto e MERCURI Francesco,i1 tutto al fine di agevolare
l’attività della associazione di tipo mafioso denominata `ndrangheta,operante nel
territorio di Rosarno e comuni limitrofi nonché in Lombardia ed Emilia Romagnafatti acc.in Cologne(BS) nel novembre 2010Il provvedimento faceva riferimento all’esito delle indagini illustrate dal GIP.,dalle
quali era emersa l’attività perdurante della Cosca denominata BELOCCOIn tale contesto si riportavano gli elementi evidenziati a carico del MERCURI dal PM
procedente(fl.12 e seg.) rilevando che era stato accertato attraverso intercettazione
ambientale di una conversazione tra presenti avvenuta in data 21.6.09 all’interno
della abitazione sita in Granarolo dell’Emilia,in Piazza Gelsi n.1 e da altre
intercettazioni,eseguite nei giorni successivi,che il MERCURI aveva fornito,in data
25.6.2009 a BELLOCCO Umberto,c1.91 e BELLOCCO Carmelo,la disponibilità di
un revolver cal.38 special,rinvenuto dalle forze dell’ordine nel corso di perquisizione
in tale abitazione,ove-in data 26.6.2009 erano stati arrestati,in flagranza di reato
BELLOCCO Carmelo e BELLOCCO Umberto- (va richiamata al riguardo la
motivazione a f1.32-35 ).
In particolare veniva evidenziato a carico del Mercuri il contenuto di lProvvedimento
di fermo del PM di Bologna,dal quale si desumevano int contatti tenuti nei giorni
antecedenti da BELLOCCO Carmelo,che aveva chiesto al figlio di portargli a
Bologna una pistola cal.7,65.
Nei dialoghi intercettati era stato menzionato CICCIO MERCURI quale persona che
era incaricata di portare l’arma.(fl.14)-

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2-In ordine alla fattispecie prevista dall’art.12 quinquies 1.356/92—
Il Tribunale,a fl.44-descriveva gli esiti delle indagini precisando che da una
intercettazione di colloquio telefonico di BELLOCCO Umberto era emerso che
costui affermava di aver rilevato insieme ad un altro soggetto un ristorante,e vi era
ulteriore intercettazione di telefonata tra il Bellocco ed il Mercuri,dalla quale
emergeva che i due avevano iniziato a gestire insieme l’attività (fl.46 e segg.)si precisava la sussistenza di validi indizi desunti dai dialoghi intercettati,ed in
particolare dalla conversazione avvenuta in data 30.11.2010-evidenziando che la
fittizia intestazione del ristorante era finalizzata alla protezione del patrimonio della
cosca .(fl.61)-Inoltre(fl.62-63-64) si ritenevano integrati i presupposti della
aggravante ex art7 1. n.203/913-PER L’art.416 bis CP.il Collegio (-v.motivazione da fl.65-specie a fl.67)-rilevava il
ruolo del MERCURI che si qualificava come significativo nell’ambito del gruppo di
cui si tratta,essendo emerso che costui aveva partecipato ad un “summit” avvenuto in
Rosamo,presso il supermercato DICO,tra esponenti della cosca BELLOCCO e
soggetti originari di altre localitàA corroborare l’assunto accusatorio di cui all’art.416 bis CP.il Tribunale evidenziava
lo strettissimo legame esistente tra l’indagato ed i BELLOCCO,rivelatosi in
occasione della latitanza di BELLOCCO Umberto,allorché il Mercuri risultava
essersi attivato andando a prelevare all’aereoporto un soggetto che si doveva recare
presso il Bellocco,i1 quale si nascondeva nell’abitazione di un cugino-(v.fl.75)Alla luce di tali risultanze era stato pertanto confermato,in riferimento alle
menzionate ipotesi di reato il provvedimento cautelare.

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– Il MERCURI risultava essere stato sottoposto a controlli dalla Polizia Tributaria di
Milano che aveva redatto una nota in data 11.4.2011,nella quale erano stati riepilogati
gli esiti di indagini attestanti l’inserimento del predetto nell’ambito della
organizzazione della cosca BELLOCCO(ciò in riferimento alla consegna del revolver
rilevando che era stata intercettata in data 23 giugno 2009,ossia due giorni dopo un
Summit di Granarolo dell’Emilia,una conversazione tra MERCURI Francesco e
Olivieri Domenico,nella quale l’Olivieri aveva esortato l’indagato a contattare il
predetto Bellocco Umberto,c1.91 perché c’erano dei problemi.)Il Mercuri aveva poi avuto contatti con il Bellocco emergendo dai dialoghi che egli
si era dimostrato disposto a recarsi a Bologna,come descritto a f1.21dell’ordinanzaA seguito di tali intercettazioni,la Polizia Tributaria di Milano aveva predisposto un
servizio di osservazione,in data 24.6.2009,nei pressi dell’Agriturismo ove il Mercuri
dimorava ,ed ivi aveva notato la partenza del Mercuri a bordo di un’autovettura
condotta da altro indagato.(f1.24)Nel provvedimento venivano dunque descritti i passaggi delle indagini svolte anche
con rilievi fotografici dell’indagato.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il MERCURI,deducendo:

1-la violazione degli artt.191-220-233-238 CPP.
Sul punto il ricorrente deduceva preliminarmente che erano state utilizzate
intercettazioni ambientali captate tra coloro che si trovavano nell’abitazione in uso a
Bellocco Carmelo,in Granarolo dell’Emilia,avendo partecipato ai dialoghi il predetto
Bellocco Carmelo,con il figlio Domenico (cl.’80)e Bellocco Domenico(cl.’77),In tale
contesto,in data 21.6.2009,vi era stato un dialogo nel quale i tre discutevano di una
minaccia subita da Bellocco Carmelo ad opera di Amato Francesco,e dei rimedi da
predisporre al riguardo,rilevandosi che-secondo quanto ritenuto dal GIP.e dal
Collegio di riesame-in tale situazione si era verificata la richiesta al Mercuri di
procurare un’arma per difendersi dall’Amato.
Tali intercettazioni ,secondo il ricorrente non erano utilizzabili,essendo state eseguite
in altro procedimento penale,(n.4259/09 RGNR.)In tal senso veniva rilevata la violazione dell’art.238 CPP.(ritenendo inutilizzabile
tale fonte indiziaria per violazione del diritto di difesa-rilevando che la mancata
contestazione di tale violazione era dovuta alla mancanza di interesse alla eccezione
stessa-v.fl.3 del ricorso).
2-erronea applicazione dell’art.23 co.IVI.n.110/75,e dell’art.7 1.n.203/91-nonchè
dell’art.273 CPP.,oltre i vizi della motivazione,ritenuta contraddittoria ed illogica.
Sul punto il ricorrente censurava il provvedimento affermando che non vi era alcuna
prova che egli avesse fornito l’arma poi sequestrata presso l’abitazione di Bellocco
Carmelo,ossia un’arma Taurus cal.38 special (fl.8 del ricorso) ed evidenziava che-pur
essendosi dato atto delle intercettazioni e dell’esito del servizio di osservazione
effettuato dalla polizia-doveva ritenersi carente la motivazione dell’ordinanza in
ordine alla ricostruzione della vicenda della consegna dell’arma,non risultando alcun
incontro tra il Mercuri ed il Bellocco.(fl.10-11-12)-Inoltre censurava,richiamando
l’esito delle indagini,i rilievi svolti dal Tribunale,ritenendo carente oltre che
contraddittorio ed illogico il percorso della motivazione.(fl.13-14)Peraltro evidenziava che il viaggio a Bologna non era avvenuto per effettuare la
consegna dell’arma,e che mancava la prova che il Mercuri si fosse recato a Granarolo
nella giornata del 25.6.2009-data nella quale non risultavano intercettati contatti tra il
Mercuri ed il Bellocco.(fl.16)- 3-erronea applicazione dell’art.23 1.110/75 e 7 1.203/91-in riferimento ai capi L-Mosservando che la condotta di porto di un’arma clandestina in luogo pubblico non può
concorrere con quella di porto in luogo pubblico di arma comune,contestato sub M-ai
sensi degli artt.110 CP.-4 e 7 1.n.895/67,e 7 1.n.203/91.

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4-deduceva inoltre la violazione di legge per erronea applicazione dell’art.12
quinquiesl.n.356/92-e carenza-illogicità della motivazione.
Sul punto il ricorrente rilevava che mancava ogni prova della partecipazione dello
stesso insieme al Bellocco nella gestione dell’attività commerciale(del ristorante”
New Orchidea” ubicato nel comune di Cologne(BS),evidenziando che dai dialoghi
intercettati ,tra Bellocco Umberto e lo stesso ricorrente,non si desumevano riferimenti
alle somme attestanti contributi economici versati dal ricorrente medesimo.
A sostegno del gravame evidenziava che l’attività commerciale era iniziata nel
2010(essendo denominata L’Orchidea S.a.s.,i1 cui socio di maggioranza era Dzemova
Vasilka,e l’altro socio era Falcone Maria Antonietta.Nel 2010,i1 ristorante era stato
alienato ad Albricci Simone,i1 quale lo aveva assunto quale ditta
individuale,denominata “New Orchidea di Albricci Simone;
a riguardo il Mercuri rilevava carenza cri prove che egli stesso fosse con il Bellocco
coinvolto nell’acquisto del ristorante predetto In tal senso il ricorrente riteneva che le intercettazioni telefoniche sarebbero,a1 più
riferibili ad un antefatto non punibile ,ritenendo carenti gli elementi costitutivi del
reato in esame(fl.25 e segg.del ricorso).
Infine evidenzia che il ricorrente è persona incensurata e che era stato dichiarato
fallito nel 2005(fl.30),mentre non era dimostrato che il Mercuri avesse
consapevolezza di non poter assumere cariche sociali,né che avesse interesse ad
eludere le disposizioni inerenti alla applicazione di misure di prevenzione.
(v.fl.30-e seg)In ordine a tale reato osservava peraltro che anche l’interesse alla gestione sarebbe
inidoneo ad integrare l’ipotesi di reato,per la quale si rendeva necessaria una
intestazione fittizia della ditta.
Rilevava infine la illogicità della motivazione per avere il Tribunale omesso di
valutare la circostanza che il Mercuri era stato dichiarato fallito,con sentenza del
Tribunale di Palmi in data 18.7.2005(v.f1.30 del ricorso).
6-erronea applicazione aggravante di cui all’art.71.203/91,censurando sul punto il
provvedimento per mancanza,contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
Il ricorrente rilevava in tal senso (a fl.33 del ricorso)che il Mercuri aveva agito non
per agevolare l’attività della associazione,sostenendo che egli aveva inteso al più
agevolare Bellocco Carmelo,per il porto dell’arma,ed eventualmente se stesso e non
l’associazione nel caso della intestazione fittizia.
Pertanto riteneva carenti i presupposti di applicazione dell’aggravante ex art.7
L.n.203/91,richiamando giurisprudenza che richiede l’accertamento della oggettiva
funzionalità della condotta all’agevolazione dell’attività posta in essere
dall’organizzazione criminale.
In tal senso veniva censurata la decisione inerente ai capi L-M (inerenti all’arma
procurata a Bellocco Carmelo—U-inerente alla intestazione fittizia).

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-8- erronea applicazione dell’art.648 CP. inerente alla ipotesi di cui al capo J-,ovvero
alla ricettazione di un fucile Benelli cal 12,aggravata ex art.7 1.n.203/91(f1.48 del
ricorso) rilevando che il Tribunale aveva escluso la sussistenza di indizi inerenti alla
fattispecie,enunciata al capo J) della rubrica,e tuttavia,nel dispositivo,aveva annullato
l’ordinanza impugnata solo in relazione ai capi H ed I della rubricaPertanto evidenziava il vizio di cui all’art.606 lett.b) ed e) CPP.,chiedendo
l’annullamento dell’impugnata ordinanza.

RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso deve ritenersi privo di fondamento,fatta eccezione per l’ultimo motivo di
gravame.
Va preliminarmente osservato che devono ritenersi privi di fondamento i rilievi di
violazione degli artt.192-220-233-238 CPP.
Invero dal testo del provvedimento impugnato si evince l’attenta analisi delle
risultanze di indagini ,puntualmente illustrate dal Tribunale,che ha compiuto
esaustiva verifica della globalità degli indizi a carico del Mercuri,ai fini della
sussistenza delle ipotesi di reato di associazione per delinquere ex art.416 bis CP ed
altre in precedenza annoverate.
In ordine alla utilizzazione delle intercettazioni,non si ravvisa in questa sede la
dedotta violazione dell’art.238 CPP.in base ai rilievi svolti dalla difesa.
Invero,secondo il principio sancito da questa Corte,con sentenza Sez.VI,in data
4.10.1994,n.3068-Tecchio ed altri-In tema di acquisizione di atti da altri
procedimenti,le prescrizioni dell’art.238 comma primo CPP. sono applicabili soltanto
5

7-erronea applicazione dell’art.416 bis CP.e dell’art.273 CPP.(f1.36 del ricorso,ove si
censurava la decisione in quanto la fattispecie associativa si desumeva dalla
consumazione dei predetti reati,in assenza di indizi dai quali desumere l’esistenza di
un pactum sceleris.Tale accordo si riteneva non dimostrato dalle intercettazioni di
cui si è detto,rilevando carenza ed apparenza della motivazione(a f1.65 dell’ordinanza
impugnata)In particolare il ricorrente evidenziava che si era ritenuta la partecipazione del
medesimo ad un summit organizzato tra esponenti della cosca Bellocco e altri
appartenenti alla ndrangheta radicati nel territorio milanese,nel luglio del 2009.
Al riguardo rilevava la carenza della motivazione(fl.45 del ricorso)In conclusione il ricorrente,pur non negando di avere avuto contatti con i Bellocco
escludeva di avere manifestato la volontà di aderire al sodalizio di tipo mafioso
contestato ai sensi dell’art.416 bis CP.

in sede dibattimentale. Ne consegue che le limitazioni da esse imposte non operano
nel procedimento in materia di libertà,né in sede di riesame,ai fini della verifica da
parte del tribunale in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza di cui
v7,6/4/00,9
all’art.273 CPP. frut’ouitt Syb. 273/Ze el/ 44. i .2 é Zg’XE 2/S819
D’altra parte le intercettazioni risultano correlate ad altre fonti indiziarie,quali gli esiti
dei servizi di osservazione di pg. che attestano l’iter rilevato dagli organi di polizia
della condotta tenuta dall’indagato ponendosi in contatto con altri adepti.
-Devono ugualmente ritenersi prive di fondamento le deduzioni formulate rilevando
insussistenza degli elementi indiziari riferibili alle singole ipotesi delittuose.
Sul punto deve evidenziarsi che per i reati di cui ai capi H-I-inerenti alla consegna di
un’arma effettuata dal Mercuri a Bellocco Umberto-figlio di Carmelo,risulta
congruamente motivata la valutazione delle risultanze indiziarie a fl.32 e seg. del
provvedimento,in base alla ricostruzione dell’episodio desunta dalle intercettazioni,e
dai menzionati servizi di osservazione di pg.,corredati dai rilievi fotografici,onde il
quadro cautelare appare ai fini indiziari connotato da concretezza e gravità.
Parimenti deve ritenersi configurabile il concorso di reati,ovvero tra la detenzione di
arma clandestina ed il porto d’arma comune,desumendosi dal testo dell’ordinanza che
il giudice del riesame ha evidenziato l’autonomia delle condotte
criminose,conformemente ai principi giurisprudenziali ivi annoverati:v.f1.36 della
motivazione ove cita Cass.Sez.I-sentenza n.5567 del 28/9/2011.
Si richiama altresì sul punto sentenza Sez.I,in data 8/4/2008,n.14624 per cui tra i reati
di detenzione e porto di armi comuni da sparo ex art.10,12,14 1.n.497/74 sostitutivi
degli artt.2,4,7 1.n.895/67-e i reati previsti dall’art.23 1.n.110/75 non si verifica alcun
assorbimento,in quanto le norme rispettivamente indicate per i detti reati tutelano un
bene giuridico diverso.
–Analogamente devono ritenersi prive di fondamento le censure mosse dal ricorrente
in riferimento alle contestazioni di cui all’art.416 bis CP e 12 quinquies L.n.356/92A riguardo si rileva che il Tribunale ha ampiamente e dettagliatamente motivato —con
specifici richiami agli elementi indiziari esposti dal PM.per quanto riguarda la
vicenda della gestione di un ristorante,alla quale partecipavano Bellocco Umberto ed
il Mercuri,secondo quanto era dato desumere dalle intercettazioni,i1 cui testo viene
richiamato nel corpo del provvedimento(a fl46)Anche per l’ipotesi di reato in esame risulta che il collegio si è adeguato al dettato
giurisprudenziale puntualmente richiamato (fl.39,ove cita Cass.Sez.I,n.43049 del
15.10.2003-PM in proc. Fiorisi-per il caso di colui che ,per eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale,acquisti la qualità di socio
occulto in una società già esistente,partecipando alla gestione ed agli utili derivanti
dall’attività imprenditoriale)Sull’argomento le deduzioni del ricorrente si rivelano inammissibili,allorché tendono
a prospettare la diversa interpretazione dei dati indiziari,la cui oggettiva esistenza non
resta in alcun modo scalfita,allo stato degli atti, da dati idonei a far escludere il
coinvolgimento dell’indagato nell’attività commerciale gestita dal Bellocco,come
ritenuto dal giudice procedente. Nè assume rilevanza,nella specie,la circostanza
addotta dalla difesa della intervenuta dichiarazione di fallimento del Mercuri,che

6

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-Ai fini dell’ipotesi di reato prevista dall’art.416 bis CP resta enucleata dal complesso
degli elementi richiamati nel testo del provvedimento impugnato un valido quadro
indiziario,trattandosi di una condotta tipica a forma libera,nella quale assume
significativa rilevanza il rapporto fiduciario desumibile nel presente procedimento dai
contatti avuti dal Mercuri con i soggetti di spicco del gruppo ,in riferimento a vicende
direttamente riferibili alla tutela degli interessi malavitosi,come nel caso di
collaborazione per procurare armi,e per la gestione in comune di attività
commerciale,nonché con l’aiuto manifestato durante la latitanza di uno degli
esponenti della associazione contestata,secondo quanto è dato evincere dal complesso
delle risultanze indiziarie illustrate dal Tribunale.
Ciò posto devono ritenersi privi di fondamento,tutti i rilievi del ricorrente innanzi
menzionati,e specialmente quelli di carenza ed illogicità della motivazione.
-Solo per quanto concerne l’ultimo motivo di gravame,va evidenziato che,secondo il
testo dell’ordinanza,i1 Tribunale aveva escluso,nel corpo della motivazione,a fl.37 la
configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato per il delitto di
ricettazione di un fucile ascritto al capo J della rubrica,senza deliberare sul punto,nel
dispositivo,ove è stato pronunziato l’annullamento del titolo restrittivo per i capi H)
ed I)Conseguentemente sul punto trova fondamento la richiesta del ricorrente tesa
all’annullamento dell’ordinanza impugnata,e in tal senso va disposto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento limitatamente al reato di cui al capo J.
Va rigettato nel resto il ricorso.

PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al delitto di ricettazione di
cui al capo J) .Rigetta nel resto il ricorso-Dispone la liberazione del Mercuri in
relazione al capo J confermando nel resto il titolo cautelare.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 Disp.Att.CPP.
Roma,deciso in data 15 ottobre 2013.

/7

risale ad epoca antecedente ai fatti di causa,trattandosi di elemento del tutto
autonomo ed estraneo al contesto nel quale era maturata la cooperazione
dell’indagato con i Bellocco.

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