Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28339 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28339 Anno 2016
Presidente: ROSI ELISABETTA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

Sul ricorso proposto da :
La Barbera Tiziana, n. a Palermo il 27/11/1973;
Romeo Riccardo, n. a Palermo il 02/03/1969;
Romeo Carlo, n. a Palermo il 17/12/1940;

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo in data 18/07/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale P. Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. F. Frattini in sostituzione dell’Avv. F. Vianelli per la
parte civile che ha chiesto l’inammissibilità riportandosi alle conclusioni scritte e
nota spese, nonché dell’Avv. G. Rizzuti, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto
l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. La Barbera Tiziana, Romeo Riccardo e Romeo Carlo hanno proposto ricorso
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo del 18/07/2014 quanto alla

Data Udienza: 10/03/2016

conferma della sentenza del Tribunale di Palermo di condanna per i reati di cui ai
capi a) (articoli 10,29, 31,44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001), d) (artt. 93 e
95 del d.P.R. n. 380 del 2001), e) (artt. 94 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001) ed f)
(art. 181 del d. Igs. n. 42 del 2004) della rubrica in relazione ad interventi sulla
copertura di un edificio posti in essere in data 15/10/2009.

penale e di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,
lamentano che, a fronte dell’assunto difensivo che aveva rilevato come gli
interventi in oggetto, di mera manutenzione, non necessitavano di alcuna
preventiva concessione, la sentenza impugnata si è adagiata in una mera
ricezione della sentenza di primo grado. In particolare, si erano evidenziate la
emersa esistenza di vecchi muretti di protezione sul perimetro della copertura e
si era contestata la mera opinione del teste commissario Crucitti , di valore
unicamente congetturale, secondo cui la copertura del tetto era stata
trasformata in terrazzo. Sempre con i motivi di appello si erano evidenziati
elementi contrastanti con la individuazione delle responsabilità personali in capo
a ciascun imputato. Segnatamente, si era fatto rilevare che Romeo Riccardo si
era limitato a conferire al Geom. Giambertone l’incarico di ripristinare e mettere
in sicurezza il lastrico solare gravato da copiose infiltrazioni d’acqua sicché era
evidente come lo stesso aveva confidato nella corretta esecuzione dei lavori
mentre lo stesso Giambertone si era assunto ogni responsabilità; la motivazione
in ordine al coinvolgimento del proprietario dell’immobile Romeo Carlo
nell’esecuzione dei lavori ha unicamente fatto riferimento al mero dato formale
del conferimento di incarico al Geom. Giambertone. Con riferimento poi a La
Barbera Tiziana la sentenza ha unicamente fatto leva su un concorso morale
rappresentato dalla piena disponibilità dell’immobile che la stessa abitava e dal
rapporto di parentela con il committente Romeo Carlo.

3. Con un secondo motivo lamentano violazione di legge e contraddittorietà o
manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte d’appello omesso di
ridurre la pena inflitta dal Tribunale che non ha considerato le modalità della
condotta e la scarsa propensione a delinquere degli imputati nonché le condizioni
di vita individuale, familiare e sociale degli stessi.

4. Con un terzo motivo lamentavfa violazione dell’art. 538 c.p.p. e mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte

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2. Con un primo motivo, di inosservanza o erronea applicazione della legge

d’appello confermato la condanna, del tutto illegittima, e disancorata dai dati
processuali, degli imputati al risarcimento del danno in favore della parte civile.

5. Con un quarto motivo lamentano infine violazione di legge e il vizio
motivazionale per avere la Corte territoriale confermato la subordinazione del
beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere e

senso contrario a tale conclusione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

6. Il primo motivo, laddove si censura censura formalmente la motivazione della
sentenza con riguardo al merito della responsabilità affermata in ordine in
particolare alla natura degli interventi necessitanti il permesso a costruire,
appare inammissibile venendo in realtà, con esso, dedotte doglianze dirette ad
investire la valutazione delle prove assunte in giudizio e richiedendosi nella
sostanza a questa Corte una non consentita rivisitazione delle stesse.
Infatti, la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la natura di mera
manutenzione delle opere effettuate atteso che la trasformazione del tetto
dell’edificio in terrazza ha comportato un aumento delle superfici utili
dell’edificio, come da dichiarazioni del teste Crucitti Giuseppe, commissario
responsabile del nucleo tutela patrimonio artistico della polizia municipale di
Palermo.

7. Il primo motivo è anche manifestamente infondato con riguardo alla pretesa
non attribuibilità della condotta a Romeo Carlo atteso che la sentenza
impugnata, ribadendo quanto già aveva sottolineato la sentenza di primo grado,
ha richiamato le stesse ammissioni rese dall’imputato di essere stato il
committente dei lavori in parola e di averne affidato l’esecuzione al geom.
Giambertone limitandosi il ricorso sul punto ad affermare genericamente che il
mero conferimento dell’incarico rappresenterebbe un mero dato formale del tutto
irrilevante ai fini della prova del fatto.
Sempre il primo motivo è invece inammissibile ex art. 606, comma 3, c.p.p.
quanto alla posizione di Romeo Riccardo, non risultando dalla sentenza
impugnata che lo stesso abbia sollevato doglianze in merito.

7.1. Il motivo appare invece fondato (ed assorbente rispetto a quelli di cui subito
oltre si dirà) relativamente alla posizione di La Barbera Tiziana avendo la Corte
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alla rimessione in pristino dei luoghi, richiamando l’assunto giurisprudenziale in

dedotto un quanto meno “concorso morale” in capo alla stessa, di cui non viene
rilevata la veste di committente, sulla base del fatto che ella abitasse
nell’immobile e che fosse nuora del committente Romeo Carlo, senza che però
sia stato spiegato perché tali elementi dovrebbero condurre a far ritenere, visto
che di “concorso morale” appunto si tratta, che l’imputata abbia determinato od
istigato Romeo a realizzare le opere abusive; va inoltre rammentato che questa

punto della responsabilità per reati edilizi, il rapporto di parentela (cfr., tra le
altre, Sez. 3, n. 52040 del 11/11/2014, Langella e altro, Rv. 261522; Sez. 3, n.
25669 del 30/05/2012, Zeno e altro, Rv. 253065), ma con riferimento al
comproprietario non committente, tali qualifiche, come appena detto, non
risultando invece, nella specie, essere state rivestite dalla donna.
Ne consegue la non adeguatezza della motivazione spesa in sentenza rispetto ai
principi fondanti il concorso di persone nel reato.

8.

E’ poi non manifestamente infondato il secondo motivo riguardante la

determinazione della pena atteso che la valutazione formalmente data dalla
Corte in ordine alla proporzionalità della pena dalla stessa irrogata rispetto al
disvalore penale dei fatti appare in realtà contraddetta o quanto meno posta in
dubbio laddove, subito dopo, la stessa Corte ha rilevato che la determinazione è
avvenuta, con una sorta di mero automatismo, “escludendo gli aumenti per la
continuazione operati dal primo giudice in relazione ai reati di cui ai capi b) e c)”
sì che, in definitiva, la censura svolta dai ricorrenti in ordine al fatto che la Corte
non avrebbe motivato in alcun modo in ordine ai parametri di cui all’art. 133 c.p.
presenta una sua evidente plausibilità di per sé sufficiente a far ritenere la
censura appunto non manifestamente infondata.

9. Quanto al terzo e quarto motivo, gli stessi sono invece manifestamente
infondati : da un lato la Corte ha posto in rilievo, quanto al danno derivante dai
reati, l’aumento di carico sul lastrico del fabbricato conseguente alla
trasformazione in terrazza abitabile (senza che sul punto il ricorso abbia dedotto
censure si natura specifica) e, dall’altro, quanto alla subordinazione della
sospensione condizionale della pena alla rimessione in pristino, il ricorso ha
richiamato una pretesa impossibilità di disporre detta subordinazione del tutto in
contrasto con il costante orientamento di questa Corte ( cfr., da ultimo, Sez. 3,
n. 32351 del 01/07/2015, Giglia e altro, Rv. 264252).

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Corte ha ritenuto sì legittimamente valorizzabile, tra gli elementi di prova sul

10. La fondatezza del primo motivo di ricorso con riguardo a La Barbera Tiziana
e la non manifesta infondatezza del secondo motivo con riguardo ai restanti
ricorrenti consente a questa Corte di prendere atto della ormai intervenuta
prescrizione dei reati in data 23/12/2014 ovvero successivamente alla sentenza
impugnata per effetto della decorrenza del termine quinquennale e della ulteriore
sospensione per complessivi mesi uno e giorni trentanove (a seguito dei rinvii del

e dal 29/05/2013 al 03/07/2013 per astensione del Difensore) attesa la
avvenuta commissione dei fatti in data 15/10/2009 come rilevato dalla stessa
sentenza a pag. 1 e tenuto conto, quanto in particolare ai reati sub d) ed e),
della consumazione al momento dell’inizio dei lavori (tra le altre, Sez. Sez. 3, n.
23656 del 26/05/2011, Armatori, Rv. 250487; Sez. 3, n. 41854 del 08/10/2008,
Patané Tropea, Rv. 241383; Sez. 3, n. 5299 del 17/03/1999, P.M. in proc. Buono
ed altro, Rv. 213246) e, quanto ai capi a) ed f), della consumazione degli stessi
all’atto della cessazione dell’attività (da ultimo Sez. 3, n. 40265 del 26/05/2015,
Amitrano e altro, Rv. 265161; Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, P.M. in proc.
Sullo, Rv. 260498).

11. Sicché, atteso quanto sopra, la sentenza impugnata deve essere annullata
senza rinvio nei confronti di tutti gli imputati per essere i reati loro ascritti estinti
per intervenuta prescrizione rinviando al giudice competente per valore in grado
d’appello nei confronti della sola La Barbera Tiziana, quanto alle statuizioni
civilistiche, attese le lacune motivazionali evidenziate sopra sub § 7.1. che
ostano alla decisione in questa sede in ordine alla conferma o meno delle stesse
(da ultimo, Sez. 5, n. 594 del 16/11/2011, Perrone, Rv. 252665; Sez. 5, n.
15015 del 23/02/2012, P.G. e p.c. in proc. Genovese, Rv. 252487).
Vanno invece confermate, ex art. 578 c.p.p., alla luce di quanto sopra osservato,
le statuizioni civilistiche di cui alla sentenza impugnata nei confronti di Romeo
Riccardo e Romeo Carlo che vanno altresì condannati alla rifusione delle spese
del grado in favore della costituita parte civile Cardella Filippa, da liquidarsi in
complessivi euro 4.500, 00 oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti agli
imputati estinti per intervenuta prescrizione; conferma le statuizioni civilistiche
relativamente a Romeo Riccardo e Romeo Carlo e rinvia al giudice competente in
grado d’appello relativamente alle statuizioni civilistiche riguardanti La Barbera
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processo dal 16/01/2013 al 20/02/2013 per legittimo impedimento del Difensore

Tiziana. Condanna i ricorrenti Romeo Riccardo e Romeo Carlo alla rifusione delle
spese del grado in favore della parte civile Cardella Filippa liquidate in
complessivi euro 4.500, 00 oltre accessori di legge e spese generali. Rigetta nel
resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016

Il Presidente

Il Consiliere tensore

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