Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28339 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28339 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CICUTO LUIGI N. IL 16/09/1975
avverso la sentenza n. 4781/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con sentenza in data 06/03/2013, la Corte di Appello di Roma
confermava la sentenza pronunciata in data 08/02/2011 con la quale il
tribunale di Latina aveva ritenuto CICUTO Luigi responsabile del delitto
di ricettazione di un assegno rubato.
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione
dell’art. 648 cod. pen. sotto il profilo psicologico in quanto egli non
aveva tratto alcuna utilità dalla condotta delittuosa e ciò perché aveva
risarcito (sia pure con lavori) il Marrone al quale aveva ceduto l’assegno
in cambio di denaro contante.
3. Il ricorso è manifestamente infondato, non comprendendosi
per quali ragioni fattuali o giuridiche, l’elemento psicologico del reato
dovrebbe ritenersi escluso dalla circostanza che il ricorrente, dopo avere
monetizzato l’assegno rubato (quindi per un post factum), provvide
(secondo la sua tesi) a risarcire la parte offesa.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio