Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28337 del 08/04/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28337 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MATARAZZO VINCENZO N. IL 30/05/1980
avverso la sentenza n. 11987/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
Data Udienza: 08/04/2014
1. Con sentenza in data06/06/2012, la Corte di Appello di Napoli
confermava la sentenza pronunciata in data 12/03/2009 con la quale il
tribunale della medesima città – sezione di Portici – aveva ritenuto
MATARAZZO Vincenzo responsabile del delitto di estorsione e lesioni ai
2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, con due separati
ricorsi a mezzo dei propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione
deducendo i seguenti motivi:
2.1.
ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
per non avere la Corte
territoriale ritenuto che la minaccia non era finalizzata a coartare la
volontà delle persone offese né all’ottenimento di denaro;
2.2.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
62
BIS –
81 – 133
COD. PEN.
in ordine
alla dosimetria della pena;
2.3.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
88-89-95-649
COD. PEN.
per non avere
la Corte ritenuto le suddette attenuanti pur trovandosi il ricorrente in
uno stato di cronica tossicodipendenza e pur avendo commesso il reato
ai danni dei propri famigliari.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La censura di cui al § 2.1., infatti, riproposta con il presente
ricorso, va ritenuta null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in
questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi
fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale,
con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli
indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non avendo il ricorrente evidenziato incongruità, carenze o
contraddittorietà motivazionali, la censura, essendo incentrata tutta su
una nuova ed alternativa rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di
mero merito, va dichiarata inammissibile.
La doglianza di cui al § 2.2. è anch’essa manifestamente
infondata in quanto la motivazione addotta sul punto dalla Corte
territoriale è congrua ed adeguata e, quindi, incensurabile in questa
sede di legittimità.
1
danni dei propri famigliari.
La censura di cui al § 2.3. è manifestamente infondata, in punto
di diritto, quanto all’art. 649 cod. pen. e, in punto di fatto, quanto agli
invocati artt. 88-89-95 cod. pen. non risultando da alcun atto, lo stato di
incapacità per tossicodipendenza dell’imputato al momento dei fatti.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile i ricorsp e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Roma 08/04/2014
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese