Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28336 del 04/07/2016


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Penale Ord. Sez. 6 Num. 28336 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA
sul ricorso straordinario di
CASADIO Romano, nato a Forlì il 28/04/1939,
avverso la sentenza del 24/02/2015 della Corte di Cassazione;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO
1. Con atto d’impugnazione personale Romano Casadio ha proposto ricorso
straordinario per errore di fatto avverso la sentenza pronunciata il 24.2.2015 dalla
sezione Seconda penale di questa Corte (sentenza n. 23742/15), che ha dichiarato
inammissibile il ricorso interposto dallo stesso Casadio contro la sentenza della Corte di
Appello di Bologna del 27.3.2014, con cui ne è stata confermata la responsabilità per il
reato di tentata estorsione in danno del suo datore di lavoro commesso il 20.2.2000.
2. Con l’odierna impugnazione straordinaria il Casadio censura l’errore di fatto in
cui sarebbe incorsa la decisione di legittimità per non aver dichiarato estinto per
prescrizione il reato di tentata estorsione ascrittogli, dovendo il relativo termine (ex artt.
157 e 161 cod. pen., come novellati dalla legge n. 251/2005) considerarsi già spirato alla
data della decisione di legittimità.
3. Il ricorso straordinario proposto da Romano Casadio deve essere dichiarato de

plano inammissibile, ai sensi dell’art. 625-bis -comma 4, prima parte- cod. proc. pen., per
tardività dell’impugnazione.

Data Udienza: 04/07/2016

3.1. Tardività cui si coniuga, va aggiunto per completezza, l’indeducibilità della
descritta censura rivolta alla decisione di legittimità del 24.2.2015. Come affermato dalla
stabile giurisprudenza di questa Corte regolatrice, infatti, la genetica inammissibilità
dell’originario ricorso del Casadio (che, per altro, nulla adduceva in ordine alla eventuale
estinzione per prescrizione del reato contestatogli) impedisce l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio e preclude la rilevabilità (anche d’ufficio) dell’estinzione del reato
per prescrizione maturata in epoca successiva o anteriore alla pronuncia nel giudizio di
appello (cfr.: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del

231164; Sez. 6, n. 25807 del 14/03/2014, Rizzo, Rv. 259202; Sez. 1, n. 6693 del
20/01/2014, Cappello, Rv. 259205).
3.2. Ciò precisato, l’assorbente profilo di intempestività della impugnazione
straordinaria del Casadio è palese e di immediata constatazione.
Il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. recante la data del 3.5.2016 è stato
presentato, mediante spedizione con raccomandata postale (art. 583 cod. proc. pen.)
effettuata il 4.5.2016 (come si evince dal timbro dell’ufficio postale impresso sulla busta
contenente l’impugnazione), pervenendo a questa S.C. il 9.5.2016.
Rilevato che la motivazione dell’impugnata decisione di legittimità del 24.2.2015 è
stata depositata in data 4.6.2015, è agevole osservare che, pur tenendosi conto della
sospensione dei termini processuali per l’intermedio periodo feriale del 2015 (Sez. U, n.
32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264047), il ricorso straordinario di
Romano Casadio è stato presentato ben oltre il termine di decadenza di centottanta giorni
(decorrente appunto dalla data di deposito della decisione) previsto dall’art. 625-bis,
comma 2, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si reputa equo stabilire in misura di euro 2.00 (duemila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2016
Il consigliere estensore

Il Presidente

27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv.

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