Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28335 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28335 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CONTI TAGUALI MARCO N. IL 16/12/1974
avverso la sentenza n. 30834/2011 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 24/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
lottele.Lntit le c clusion . del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 30/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
CONTI TAGUALI Marco, imputato, unitamente al fratello Gianfranco ed a PRUITI Giuseppe,
del delitto di omicidio aggravato di SANFILIPPO PULICI Bruno, avvenuto il 3 giugno 2002,
dopo esser stato assolto col fratello dalla Corte di Assise di Catania, che peraltro aveva condannato il PRUITI alla pena dell’ergastolo, è stato condannato, così come il fratello ed in riforma
della prima sentenza, dalla Corte di Assise d’appello alla pena dell’ergastolo.
Il ricorso per cassazione degli imputati avverso la sentenza della Corte territoriale è stato rigettato dalla prima sezione penale di questa Corte con sentenza in data 24 aprile 2012, depositata in
data 15 giugno 2012.
Il condannato ha proposto, per mezzo del difensore procuratore speciale, ricorso straordinario
per errore di fatto ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., lamentando che la Corte di cassazione sarebbe
incorsa in errore di fatto, inteso come contraddittorietà fra le proposizioni probatorie documentate nel verbale e proposizioni assunte come base argomentativa del discorso giudiziale in fatto, sia
sulle dichiarazioni del padre della vittima, sia sulla causale dell’omicidio.
In particolare, il ricorrente riporta diversi passaggi delle dichiarazioni del padre della vittima sulle confidenze avute dal figlio ricoverato in Ospedale prima del decesso relativamente alla circostanza se gli autori dell’agguato avessero agito travisati, o meno, e rileva come da tali dichiarazioni non apparisse certo se la circostanza del travisamento fosse stata introdotta dal figlio o dal
teste.
Rileva poi che la sentenza oggetto di ricorso straordinario aveva affermato che il testimone aveva sostenuto che quella circostanza era stata frutto di una sua invenzione, con ciò erroneamente
percependo il dato fattuale, e finendo per accreditare che era stata solo un’invenzione del padre,
circostanza decisiva.
Ulteriore errore sul fatto avrebbe commesso la Corte di cassazione laddove aveva ricondotto la
causale dell’omicidio alle questioni relative all’utilizzo di un terreno a pascolo, che non sarebbe
più stato concesso dal proprietario al CONTI TAGUALI, travisando così le dichiarazioni testimoniali da cui era emerso il disinteresse del prevenuto a quel terreno.
Si lamenta infine omissione di valutazione del motivo di ricorso concernente il concorso del prevenuto nell’azione ornicidiaria, sul quale la Corte di cassazione non si sarebbe pronunciata neppure per implicito.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente si fissa su di una frase isolata della sentenza della Corte e cerca di accreditare in
modo manifestamente infondato che si possa trattare di un decisivo travisamento di fatto, mentr
la sentenza evidenziava solo che:
incontestabile che i due atti di iniziali sommarie informazioni non potessero costituire un test
di attendibilità del testimone che non ebbe a sottrarsi al confronto dibattimentale, che diede ragione del suo iniziale silenzio (“Io gli ho detto in questa maniera perché gli ho promesso a mio
figlio che non parlavo, e mio figlio mi ha detto che non dovevo parlare, quanto volte glielo devo
dire”) e del comprensibile dramma interiore (“volevo fere vendetta io, poi ho pensato che non
era giusto, perché ho una famiglia”), che spiegò l’evoluzione della condotta processuale tenuta,
articolatasi anche attraverso la reticenza e la menzogna (quanto al dato sui due killers con il
passamontagna, dui aveva fatto riferimento il 5.6.2002, disse che se lo inventò), evoluzione che
nulla accredita esser stata pilotata da terzi (“No niente mi dissero i carabinieri’) così come correttamente motivato a pag. 56 e segg. dalla corte territoriale.”
Peraltro il ricorrente non riesce a chiarire come possa esser decisivo il fatto che quella circostanza, che l’azione fosse stata realizzata da uomini mascherati, fosse stata invenzione del testimone
o del figlio, o di entrambi, laddove fin dal dibattimento il testimone aveva affermato esser stata
una invenzione.
Quanto al movente, occorre osservare che è la stessa sentenza del giudice di legittimità che rileva
come quello del pascolo non fosse il movente decisivo e che dà atto dei contributi testimoniali da
cui poteva emergere che non vi sarebbe più stato un interesse da parte dei CONTI TAGUALI a
quel pascolo; le successive proposizioni della Corte sono quindi frutto di una valutazione che tie-

ne conto anche di quelle deposizioni e quindi non costituiscono travisamento, ma semplice espressione di un giudizio non censurabile in questa sede.
Quanto al motivo di ricorso concernente l’omessa valutazione delle doglianze sul proprio concorso nell’azione delittuosa, pare evidente al Collegio che, con l’aver affrontatala questione sul
valore dell’intercettazione ambientale, dove PRUITI affermava molto preoccupato che erano stati riconosciuti, parlando al plurale, e con l’aver collegato una tale informazione alle dichiarazioni
del padre della vittima, che aveva chiaramente sostenuto di aver appreso dal figlio che
all’agguato avevano partecipato i due CONTI TAGUALI, il giudice di legittimità abbia dato
conto, delle ragioni del rigetto, seppur non esplicitamente espresso, di ogni doglianza relativa al
concorso nel delitto ascrivibile al ricorrente.
Alrinammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 C.P.P., la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento e — per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione — di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima etluo determinare in E. 1.000,00#.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 1.000,00# in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2013.

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