Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28335 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28335 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: RAGO GEPPINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUEYE ELHADJI MAKHARY N. IL 15/01/1979
avverso la sentenza n. 2219/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;

Data Udienza: 08/04/2014

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo VIOLAZIONE
DELL’ART. 648 COD. PEN. per non avere la Corte dichiarato assorbito il
reato di ricettazione in quello di cui all’art. 474 cod. pen. in quanto la
suddetta fattispecie conterrebbe, fra i suoi elementi costituitivi, proprio
la ricezione di cose di illecita provenienza.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Per quanto concerne il concorso fra il reato di cui all’art. 474 c.p.
e quello di cui all’art. 648 c.p., le Sezioni Unite di questa Suprema Corte
hanno chiarito che il delitto di ricettazione (art. 648 cod. pen.) e quello
di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.) possono
concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte
diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può
configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una
diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez. Un. 9/57/6/2001, n. 2347, Ndiaye, riv. 218771).
Il suddetto principio, successivamente confermato (Cass.
12452/2008 riv 239745), va anche in questa sede ribadito non
rinvenendosi argomenti tali da dover far rimeditare la questione.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende

1. Con sentenza in data 06/06/2013, la Corte di Appello di
Genova confermava la sentenza pronunciata in data 04/12/2007 con la
quale il tribunale di Genova aveva ritenuto GUEYE Elhadji Makhary
responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 – 474 cod. pen.

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