Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28334 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28334 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAMAL MOHAMED N. IL 23/12/1960
avverso la sentenza n. 1376/2013 GIP TRIBUNALE di PERUGIA, del
11/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva
Ricorre per cassazione, il difensore di fiducia di Gamal Mohamed avverso la sentenza
emessa in data 11.6.2013 dal G.i.p. del Tribunale di Perugia, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
che applicava al predetto la pena concordata di anni uno di reclusione ed C 2.200,00 di
multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 73 co. 5 0 dPR 309/1990 (cessione di
eroina e detenzione e ricezione di cocaina : fatti del 2013).
Deduce il vizio motivazionale in relazione alla mancata verifica della sussistenza di

qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso è inammissibile essendo basato su censure aspecifiche e non consentitt in
questa sede.
A parte l’estrema genericità delle doglianze che non esprimono in alcun modo le concrete
ragioni poste a loro fondamento, si rileva che il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza
di una delle ipotesi di cui all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una
specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti
emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità,
dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nell’enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e
che non ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della
disposizione citata.
Al riguardo, è stato finanche affermato che “in caso di patteggiamento ai sensi dell’art.
444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che
la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la
verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.”
(Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE
AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 5.3.2014

eventuali cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.e alla correttezza della

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