Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28334 del 04/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 6 Num. 28334 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso straordinario di
GROLLINO Fiorenzo, nato a Roccella Ionica (RC) il 05/01/1939,
avverso la sentenza del 24/11/2015 della Corte di Cassazione;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

1. Con decisione del 13.11.2014 la Corte di Appello di Roma, in riforma della
sentenza di condanna resa all’esito di giudizio ordinario il 25.2.2013 dal Tribunale di
Roma, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di appropriazione indebita aggravata e
di falsità in scrittura privata aggravata ascritti a Fiorenzo Grollino (per essersi appropriato
di circa 200.000 euro, quale residuo di maggior somma affidatagli da Silvio Sanna perché
curasse, nella sua qualità di avvocato, una serie di transazioni debitorie in sede civile e
fallimentare di suo interesse, e per aver predisposto un mendace resoconto contabile dei
rapporti professionali di credito-debito con il cliente recante la falsa sottoscrizione del
Sanna). La stessa Corte territoriale ha, quindi, confermato le statuizioni civili adottate dal
Tribunale ed integrate dalla condanna del Grollino al risarcimento del danno in favore
della costituita parte civile Silvio Sanna, quantificato in euro 195.000 (oltre rivalutazione
ed interessi legali).
2. Adita dal ricorso dell’imputato avverso l’indicata decisione di appello, questa
Corte di legittimità, seconda sezione, con sentenza n. 48289/15 emessa il 24.11.2015, ha

Data Udienza: 04/07/2016

valutato manifestamente infondati o non deducibili i quattro motivi di impugnazione del
Grollino e, per l’effetto, ha dichiarato inammissibile il ricorso.
3. Con tempestivo atto d’impugnazione personale Fiorenzo Grollino ha proposto
ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza di questa Corte, deducendo
due ordini di concatenati rilievi.
Per un verso i giudici di legittimità non hanno considerato avvenuta la interversio
possessionis che avrebbe connotato il contegno dell’imputato appropriativo delle somme

dagli atti del processo- è avvenuto un incontro tra lo stesso Sanna e il Grollino presso lo
studio romano del legale. Incontro nel quale, come affermano sia Grollino che Sanna,
“l’imputato aveva manifestato la sua volontà di decurtare dalla maggior somma ricevuta
per conto del cliente quanto a lui dovuto per le sue competenze professionali e per la
restituzione del prestito richiesto ed erogato il giorno di Ferragosto di quell’anno [2004]”.
La notazione difensiva è stata oggetto di specifico motivo di gravame, cui la Corte di
Appello non ha dato risposta, ignorando il predetto incontro Sanna-Grollino.
Analogamente la decisione di legittimità non ha tenuto conto degli elementi avvaloranti
l’assunto difensivo, implicante il verificarsi della causa estintiva prescrizionale del reato in
data anteriore alla sentenza di primo grado, ignorando (a parte le dichiarazioni dello
stesso Sanna) sia la ricevuta bancaria di Unicredit che attesta il versamento, proprio nel
giorno dell’incontro del 27.10.2004, sul conto della persona offesa della inferiore somma
(rispetto al credito in restituzione vantato dal Sanna) di euro 329.745, sia l’oggettiva
contestazione della data di consumazione del reato ex art. 646 cod. pen. (come da
imputazione) “in Roma fino all’ottobre 2004”.
Per altro e congiunto verso la decisione di legittimità non si è fatta carico di
individuare la data di consumazione della connessa falsità del resoconto (“manoscritto”)
recante i conteggi dei rapporti contabili Grollino-Sanna e che l’accertamento peritale
disposto ex art. 603 cod. proc. pen. dalla Corte di appello ha escluso essere stata
sottoscritta dalla parte civile Sanna. Data di consumazione incerta e che, per il principio
del favor rei, andava collocata “in un momento prossimo a quello dell’incontro tra
avvocato e cliente più volte citato” [27.10.2004, ndr].
4. Il ricorso straordinario proposto da Fiorenzo Grollino deve essere dichiarato de
plano inammissibile, ai sensi dell’art. 625-bis -comma 4 p.p.- cod. proc. pen., per
indeducibilità e infondatezza manifesta delle censure mosse alla sentenza di legittimità del
24.11.2015. Inammissibilità che discende dalla impropria interpretazione dei caratteri
dell’impugnazione straordinaria, nessun concreto errore di fatto nella analisi degli atti
interni al giudizio di legittimità, potenzialmente rilevante ex art. 625-bis cod. proc. pen.,
potendo essere ravvisato nel caso in esame. E’ facile constatare, in vero, che le doglianze
del condannato non individuano nessuna erronea percezione fattuale riferibile alla

2

di denaro affidategli dal Sanna alla data del 27.10.2014, epoca in cui -come si evince

decisione che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per cassazione e che gli attuali
rilievi critici sono estranei all’area di inferenza dell’istituto dell’impugnazione straordinaria.
La decisione di legittimità non ha affatto ignorato o sottovalutato la tematica della
data di consumazione del reato di appropriazione indebita e del reato di falso ascritti al
Grollino in funzione dell’epoca di prescrizione dei reati dichiarata dalla Corte di appello
capitolina, avendo a tale tematica dedicato ampia parte della motivazione della sentenza.
I giudici di questa Corte hanno ritenuto non dirimente, ai fini del prodursi della
interversio possessionis realizzante l’indebita appropriazione del denaro della p.o. Sanna

conto del Sanna di una somma largamente inferiore a quella dovutagli in restituzione)
l’incontro tra le due parti (avvocato e cliente) dell’ottobre 2004. Ciò in ragione della
insuperabile incertezza ricostruttiva (se non dei contenuti cripto-transattivi dell’incontro)
della dinamica e degli sviluppi della illecita condotta del Grollino, questa potendo e
dovendo trovare, come diffusamente esposto dalla sentenza di merito di secondo grado,
nella decisiva “messa in mora” attuata attraverso la diffida formalizzata dal Sanna il
27.1.2015 ai fini della restituzione delle somme di sua pertinenza; diffida cui il Grollino
non ha dato seguito, arbitrariamente locupletando il denaro del Sanna. Messa in mora alla
quale si coniuga, per evidenti ragioni logico-temporali e autodifensive (non è casuale che
il Grollino abbia prodotto il falso documento al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Roma dopo la “diffida” ricevuta dal Sanna), la contemporaneità -se non la posterioritàdella creazione del falso resoconto contabile con apocrifa firma della persona offesa.
Con altrettanta coerenza e linearità logica la sentenza della sezione Seconda di
questa Corte ha puntualmente chiarito come debba al riguardo reputarsi non significativa
la generica indicazione del tempus commissi delicti recata dall’imputazione ex art. 646
cod. pen. (“fino ad ottobre 2004′), dal momento che la precisazione della data, certa, di
consumazione del reato operata dalla Corte di appello (e coincidente con la diffida del
27.1.2005 inviata da Sanna a Grollino a mezzo fax) «non costituisce modifica del capo di
imputazione quando non tocca, come nel caso di specie, il nucleo sostanziale
dell’addebito, così da non incidere sulla possibilità di individuazione del fatto da parte
dell’imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa». Deduzione che la sentenza
impugnata correla ad un uniforme indirizzo della giurisprudenza di legittimità sul tema
(cfr., ex plurimis, in epoca recente: Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv.
260009; Sez. 5, n. 4175 del 07/10/2014, Califano, Rv. 262844; Sez. 5, n. 48727 del
13/10/2014, Ranieri, Rv. 261229).
Le conclusioni da trarre da quanto esposto appaiono evidenti.
Le doglianze formulate con l’odierno ricorso straordinario non individuano un
errore materiale o di fatto della decisione di legittimità, ma -a tutto voler concedere- una
o più non condivise specifiche valutazioni decisorie di questa Corte. Vale a dire presunti
errori di giudizio ovvero supposte erronee analisi di risultanze processuali, in nessun caso
emendabili attraverso l’istituto disciplinato dall’art. 625-bis cod. proc. pen., integrando

3

(e, per ciò stesso, irrilevante al medesimo fine la ricevuta bancaria relativa al bonifico sul

ictu ocull, gli uni e le altre, situazioni sottese a profili di stretto diritto e a giudizi di valore
sviluppati dal giudice di legittimità. Evenienza, questa, che è cosa ben diversa dall’errore
percettivo sul fatto cui è destinato a porre rimedio il mezzo straordinario di impugnazione
previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. Mezzo dalla cui latitudine applicativa sono avulsi
eventuali errori che, trascendendo semplici sviste percettive di dati storici, investano il
percorso valutativo del giudice di legittimità. Il ricorso straordinario del Grollino è, per
tanto, affetto da genetica indeducibilità, prospettando in modo improprio, come frutto di
asserito errore percettivo su elementi di fatto, il giudizio valutativo espresso da questa

46065 del 17/09/2014, Marrelli, Rv. 260819; Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Diana,
Rv. 260817).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che si reputa equo stabilire in misura di euro 2.000 (duemila).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 4 luglio 2016
Il consigliere estensore

Il Presidente

Corte (cfr., ex plurimis: Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686; Sez. 6, n.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA