Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28333 del 30/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28333 Anno 2013
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
PANICO LUCA N. IL 23/04/1981
avverso l’ordinanza n. 722/2012 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
23/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
10e/s tite e conclusioni del PG Dott.
540,10.:, 04,
An!

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 30/04/2013

IN FATTO E DIRITTO
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore ricorre per cassazione per
l’annullamento dell’ordinanza emessa in data 23 novembre 2012 con la quale il Tribunale del
riesame di Salerno, aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello presentato dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza in data 17 settembre 2012 del Giudice per le Indagini preliminari del
Tribunale di Nocera Inferiore, che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della
custodia cautelare in carcere a carico di PANICO Luca per il delitto di bancarotta fraudolenta.
Il Tribunale distrettuale aveva ritenuto inarrnnissibile l’appello del Pubblico Ministero in quanto
presentato a mezzo di incaricato presso il Tribunale di Nocera Inferiore e non presso il Tribunale
del riesame di Salerno al quale l’atto di impugnazione era giunto perché trasmesso dal Tribunale
che l’aveva ricevuto dall’ufficio del Pubblico Ministero.
Il Tribunale aveva rilevato che non è consentito al Pubblico Ministero depositare l’appello cautelare presso il Tribunale del luogo in cui si trova ad operare, non essendo prevista, secondo la giurisprudenza di questa Corte, una tale opportunità per il Pubblico Ministero, a differenza che per
le parti private.
Con il ricorso per cassazione il Pubblico Ministero rileva che erroneamente il Tribunale del riesame avrebbe fatto riferimento all’art. 582 c.p.p. mentre si sarebbe trattato di invio dell’atto e dei
motivi di impugnazione al Tribunale competente a mezzo di raccomandata ex art. 583 c.p.p.,
mezzo che non sarebbe precluso al Pubblico Ministero ed indifferente sarebbe che la materiale
spedizione fosse stata effettuata dal Tribunale locale cui l’impugnazione era stata presentata dal
Pubblico Ministero.
Essendo poi giunto a destinazione l’atto di impugnazione presso il Tribunale distrettuale nei termini previsti dalla legge, alcuna rilevanza dovrebbe avere il primo deposito presso il Tribunale di
Nocera Inferiore laddove poi l’impugnazione risultava tempestivamente giunta all’ufficio che
l’avrebbe dovuta ricevere secondo legge.
Ha depositato memoria la difesa del PANICO con cui riportandosi alle argomentazioni del Tribunale chiede declaratoria di inammissibilità del ricorso del Pubblico Ministero.
Va premesso che l’impugnazione davanti al Tribunale del riesame deve essere presentata, a mente dell’art. 309, 4 0 co., c.p.p., presso il Tribunale distrettuale, e che, per pacifica giurisprudenza,
al Pubblico Ministero non è data la facoltà, concessa alle parti private, del deposito dell’atto di
impugnazione nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di pace del luogo ove si trova la parte, differenza di trattamento che ha superato anche il dubbio di legittimità costituzionale (ordinanza n. 110 del 2003 della Corte Costituzionale), essendosi ritenuto che il diverso trattamento
tra le parti trova giustificazione nelle diversità di condizioni e status che caratterizzano da un
Iato i soggetti privati, e dall’altro, i magistrati della pubblica accusa, non risultando in alcun
modo compromesso il potere di impugnazione.
Nel caso di specie l’impugnazione era stata presentata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale
di Nocera Inferiore in data 25 settembre 2012 e, come risulta da attestazione di cancelleria, il seguente 26 settembre 2012 era stata inviata a mezzo raccomandata al Tribunale di Salerno, dove
risulta pervenuta in data 1° ottobre 2012, in data successiva alla scadenza (27 settembre 2012)
per impugnare.
Non è fondato il rilievo del ricorrente Pubblico Ministero secondo cui il funzionario del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva trasmesso per raccomandata l’impugnazione si debba qualificare come incaricato del Pubblico Ministero così che dovrebbe esser rilevante la sola data di spedizione della raccomandata; al proposito giurisprudenza (Sez. I, n. 32094 del 18/2/2004, Rv.
229487) condivisa dal Collegio ha ritenuto che il funzionario che trasmette al Tribunale del rie
same l’impugnazione del Pubblico Ministero erroneamente presentata al giudice a quo non può
esser qualificato come incaricato dall’ufficio impugnante che col deposito in cancelleria perde la
disponibilità dell’atto.
Ritiene il Collegio che in materia debba essere seguito l’orientamento, ormai consolidato, secondo il quale (Sez. F, n. 35125 del 19 agosto 2008, Rv. 240668; Sez. V, n. 42401 del 22 settembre
2009, Rv. 245391; Sez. I, n. 3695 del 22 dicembre /2010. Rv. 249552; Sez.I, n. 6912 del 14 otto-

bre 2011, Rv. 252072) l’impugnazione erroneamente presentata nella cancelleria del giudice,
presso il quale la legge non prevede sia proposta quella specifica impugnazione, è ammissibile
solo nel caso in cui sia rimessa nei termini di legge presso la cancelleria del giudice al quale
l’impugnazione deve essere presentata, essendo a carico dell’impugnante il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività — salvo i
casi espressamente previsti, ex artt. 582 e 583 cod. proc. pen. — è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Come visto, al Pubblico Ministero è precluso il deposito dell’impugnazione ex art. 309/310
c.p.p. presso il locale Tribunale, né rileva ai fini del rispetto del termine la trasmissione da parte
del Tribunale a quello competente, avendo unicamente rilevanza la data in cui risulta pervenuto
l’atto di impugnazione presso il giudice competente, nel caso per l’appello.
Nella specie l’accertato ritardo comporta l’inammissibilità dell’impugnazione ed il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero avverso l’ordinanza del Tribunale di Salerno che tale inammissibilità ha dichiarato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma il 30 aprile 2013.

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