Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28333 del 04/07/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28333 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GUARNIERI ENNIO nato il 17/02/1956 a PORTO SAN GIORGIO

avverso la sentenza del 17/02/2016 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO ROTUNDO;
•e

Data Udienza: 04/07/2016

camera di consiglio: 4-7-2016

r. g. n. 19825-16

1. Ennio Guarnieri ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza
n. 11453-16, deliberata dalla Seconda sezione di questa Corte il 17-2-2016 e depositata il
18-3-2016, che aveva rigettato il suo ricorso originario avverso la sentenza in data 13-122013 della Corte d’appello di Ancona.
Con un primo motivo, il ricorrente denuncia il grave errore materiale percettivo in cui
sarebbe incorsa la Seconda sezione di questa Corte, che avrebbe erroneamente percepito le
risultanze dei verbali di udienza, che in realtà dimostravano la totale assenza di procura
speciale da parte del difensore di fiducia che aveva a suo tempo richiesto procedersi con il
rito abbreviato.
Segue poi un’ulteriore censura: la Seconda Sezione penale di questa Corte sarebbe incorsa
in una svista o in un equivoco, in quanto, nel confermare la sussistenza del contestato delitto
di estorsione con esclusione di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (così
ritenendo infondato il secondo motivo dell’originario ricorso), si sarebbe basata sulla
supposizione di un fatto (e cioé che il Guarnieri avesse un interesse personale ed avesse
rivolto minacce ai familiari della persona offesa) la cui verità era incontrastabilmente
esclusa.
2. Il ricorso straordinario va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore
della Cassa delle ammende, equa al caso.
Nella sentenza impugnata la Seconda sezione penale di questa Corte ha esaminato
analiticamente tutti i motivi di ricorso dedotti nell’interesse del Guarnieri, concludendo, con
congrua motivazione, per la loro infondatezza.
In particolare, nella sentenza impugnata si é puntualizzato che la Corte d’appello aveva
concluso che la procura speciale necessaria per il difensore di fiducia per chiedere il
giudizio abbreviato in assenza dell’imputato doveva considerarsi nel caso in esame smarrita
e non assente, in quanto il Cancelliere nel verbale di udienza del 13 aprile 2011 aveva dato
espressamente atto della sua esistenza, che, per altro, trovava ulteriore conferma nella
trascrizione della registrazione della predetta udienza, dalla quale era emerso, ancora una
volta, che il difensore era munito di procura speciale.
In base a queste risultanze, la Seconda Sezione di questa Corte ha, con valutazione
ineccepibile e esente da errore, concluso per l’assenza di profili di illegittimità nelle
conclusioni della Corte di merito, dato che il verbale di udienza del processo penale fa piena
prova fino a querela di falso di quanto in essa attestato. D’altra parte nel proseguimento del
processo non erano emersi elementi indicativi della falsità del verbale né il ricorrente aveva
fornito precise indicazioni in tal senso.
Quanto alla ulteriore censura formulata nel ricorso straordinario in esame, si tratta di rilievo
che, con tutta evidenza, segnala eventuali errori causati non esclusivamente da una fuorviata
rappresentazione percettiva, con la conseguenza che le relative decisioni hanno comunque
avuto contenuto valutativo. Ne discende che non è configurabile nel caso prospettato un
errore di fatto, bensì eventualmente di giudizio, come tale escluso dall’orizzonte del rimedio
previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. (S. U. sentenza n. 18651 del 26-3-2015, rv 263686,
Moroni).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2016.

FATTO E DIRITTO

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