Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28332 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28332 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RESIDORI MATTIA N. IL 23/05/1987
avverso la sentenza n. 63/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 05/03/2014

45194/2013
Motivi della decisione

Il difensore dell’imputato ha interposto ricorso per cassazione, chiedendo
l’annullamento della sentenza. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione
sostenendo che l’indagato non è stato avvisato della possibilità di farsi assistere da
un difensore prima dell’inizio degli accertamenti in violazione dell’art. 356
cod.proc.pen., circostanza che si desume dal verbale di elezione di domicilio, che
risulta redatto alle ore 4,25 ovvero dopo il compimento del primo accertamento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto fondato su motivi non
consentiti o manifestamente infondati.
Si tratta infatti di questione che non è stata oggetto di contestazione con i motivi di
appello e che non è pertanto deducibile per la prima volta in questa sede a ciò
essendo di ostacolo il rispetto del principio di devoluzione e non trattandosi
certamente di nullità assoluta ex art. 179 cod.proc.pen. rilevabile di ufficio in ogni
stato e grado del processo.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).
Così deciso il 5.3.2014

La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe indicata, confermava la
pronuncia di primo grado che aveva ritenuto Residori Mattia responsabile del reato di
guida in stato di ebbrezza alcolica condannandolo a 20 giorni di arresto ed euro
800,00 di ammenda.

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