Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28332 del 04/07/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28332 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso di
CASELLA Michela, nata a Siracusa il 16/12/1966,
avverso la sentenza del 02/03/2016 della Corte di Appello di Torino;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Giacomo Paoloni.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 13.2.2014 la Corte di Appello di Torino, in accoglimento del
gravame del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria del Tribunale di Alba
(sezione distaccata di Bra), ha dichiarato Michela Casella colpevole del reato di truffa,
condannandola alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa.
Adita dal ricorso dell’imputata, questa Corte con sentenza del 24.9.2015 (Sez. 2,
n. 44649/15) ha parzialmente annullato la sentenza di secondo grado, qualificando il
fatto ascritto alla Casella come truffa tentata e per l’effetto ha rinviato gli atti ad altra
sezione della Corte territoriale per la nuova determinazione della pena.
Giudicando in sede di rinvio, la Corte di Appello di Torino con la sentenza del
2.3.2016 indicata in epigrafe ha stabilito in misura di cinque mesi di reclusione ed euro
300,00 di multa la pena inflitta alla Casella per il reato di tentata truffa.

Data Udienza: 04/07/2016

2. Avverso quest’ultima decisione l’imputata Michela Casella ha personalmente
proposto ricorso per cassazione, adducendo che il 4.4.2016, dopo la pronuncia della
sentenza di appello ex art. 624 cod. proc. pen., ma entro il termine per proporre ricorso
per cassazione, l’unica persona offesa dal reato di tentata truffa, Mario Garesio, ha
rimesso la querela e che, mediante il suo difensore munito di procura speciale per
l’incombente, essa Casella ha accettato la proposta remissione. Tale evenienza,
determinante l’estinzione del reato di tentata truffa attribuito alla ricorrente (procedibile
a querela di parte), impone l’immediata corrispondente declaratoria ai sensi dell’art. 129,

ricorso per cassazione ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., come stabilmente
affermato dalla giurisprudenza di legittimità a partire da una decisione delle Sezioni
Unite del 2004 (n. 24246 del 25/02/2004).
3. Il ricorso non può non trovare accoglimento, avuto riguardo all’oggettività della
documentata sopravvenuta causa estintiva del reato contestato all’imputata Casella.
Emerge, infatti, dal verbale di “remissione di querela e contestuale accettazione”,
redatto il 4.4.2016 da un sottufficiale della Stazione Carabinieri di Bra, che la persona
offesa Mario Garesio ha dichiarato di rimettere a tutti gli effetti la querela presentata il
14.9.2008 (presso lo stesso ufficio di p.g.) contro la Casella e che l’avv. William Voarino,
difensore e procuratore speciale di Michela Casella, ha dichiarato di accettare la
remissione della querela.
Tale remissione extraprocessuale espressa della querela, ritualmente intervenuta
nelle forme previste dall’art. 340 cod. proc. pen., ha prodotto l’estinzione del reato ai
sensi dell’art. 152, comma 1, cod. pen. Non ravvisandosi, in presenza di detta causa
estintiva, alcuna condizione (neppure ipotizzata dalla stessa imputata ricorrente) per un
eventuale proscioglimento nel merito della Casella ex art. 129, comma 2, cod. proc.
pen., deve pronunciarsi la relativa declaratoria in conformità ai criteri di apprezzamento
dettati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice richiamati in ricorso (Sez. U, n.
24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681: «La remissione di querela, intervenuta
in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l’estinzione
del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal
giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto»; v. altresì:
Sez. 2, n. 18680 del 28/04/2010, Lo Conte, Rv. 247088; Sez. 6, Sentenza n. 2248 del
13/01/2011, Cagnazzo, Rv. 249209; Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv.
259989).
Declaratoria cui, in palese difetto di qualsiasi altra possibile alternativa decisoria,
ben può, in fase di atti preliminari al giudizio di cassazione, farsi luogo con procedura de
plano in adesione al comune condiviso interesse delle due parti processuali private e alle
connesse immanenti esigenze di speditezza processuale.

2

comma 1, cod. proc. pen. Esito decisorio che l’imputato è legittimato a prospettare con

Per l’effetto deve, quindi, annullarsi senza rinvio l’impugnata sentenza di appello
con coeva condanna della ricorrente imputata querelata (in mancanza di diversi accordi
delle parti) al pagamento delle spese processuali (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione di querela e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Il consigliere estensore

Così deciso il 4 luglio 2016

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