Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28331 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28331 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Di Noia Antonio, nato a Milano il 12/12/1984
awerso la sentenza del 21/08/2012 del Tribunale di Venezia R.G. 301392/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le richieste del Procuratore Generale,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo.
RITENUTO IN FATTO
1. Antonio Di Noia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod.
proc. pen. del Tribunale di Venezia del 21/08/2012, lamentando che gli era stato nominato
come difensore d’ufficio un professionista che da più di due anni non era iscritto
nell’apposito elenco e che, pertanto, era stato assistito, quale sostituto processuale del
proprio difensore d’ufficio, dal difensore d’ufficio del coimputato, il quale aveva una
posizione incompatibile con la propria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Deve, al riguardo, ribadirsi che le modalità di reperimento del difensore d’ufficio non sono
mai motivo di nullità della nomina, non essendo tale sanzione espressamente prevista dalla
norma e, dovendo trovare applicazione il principio di tassatività fissato dall’art. 177 cod.
proc. pen.; peraltro tale nullità non deriva dalla violazione radicale del diritto di difesa,
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Data Udienza: 23/04/2013
essendo stata in ogni caso garantita un’assistenza tecnica professionalmente qualificata
attraverso la nomina di un difensore abilitato all’esercizio della professione avanti al giudice
(Sez. 5, n. 1133 del 21/10/2008 – dep. 13/01/2009, Michelotto, Rv. 242542, in motivazione).
Quanto alla seconda censura svolta, si rileva che non è sufficiente a integrare
l’incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più
imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile
con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e
insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente
comunque, di prospettare in modo concreto con il rilievo dell’effettivo pregiudizio (Sez. 6, n.
8067 del 08/02/2012, Meloni, Rv. 252428).
2. Alla decisione di rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 16/04/2013
Il Componente estensore
inconciliabili tra loro, circostanza questa che incombeva al ricorrente di documentare e,