Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28331 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28331 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LIBRALATO MICHELE N. IL 01/09/1966
avverso la sentenza n. 1258/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Libralato Michele avverso la sentenza
emessa in data 10.1.2013 dal Corte di appello di Venezia che confermava quella in data
2.11.2011 del Tribunale di Padova con la quale veniva irrogata al ricorrente la pena di
giustizia con le sanzioni accessorie di legge per il reato di cui all’art. 186 comma 2° lett.
c) e 2° bis C.d.S.
Deduce la violazione di legge per incompatibilità del giudice a deliberare, l’erroneo
verdetto di colpevolezza e l’omessa concessione della sostituzione della pena con il

E’ pervenuta in data 11.2.2014 la rinuncia al ricorso con atto a firma del ricorrente,
autenticata dal difensore.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, la rinuncia all’impugnazione, ritualmente effettuata dal ricorrente, comporta
l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 589 – 591, 1° comma lett. d) e 4°
comma c.p.p.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 500,00 in
favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI CINQUECENTO EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ

deciso in Roma, il 5.3.2014

lavoro di pubblica utilità e l’eccessività della pena inflitta.

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