Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28330 del 23/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28330 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Capra Adrian Florin, nato a Suceava (Albania) il 22/11/1980
avverso la sentenza del 30/04/2012 del Tribunale di Modena
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gioacchino Izzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata veniva applicata nei confronti di Adrian Florin
Capra, a richiesta delle parti, la pena di mesi otto di reclusione ed €.300 di multa
per il reato di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commesso il 28/04/2012 presso
l’area di servizio autostradale C.ampogalliano di Modena in danno di Paolo
Danesi.
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Data Udienza: 23/04/2013
L’imputato ricorrente deduce mancanza di motivazione sulla ricostruzione
del fatto, sugli elementi di prova della responsabilità dell’imputato e sui criteri di
determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
ordine alla mancata ricorrenza dei presupposti dell’art. 129 cod. proc. pen. è
sufficiente nella sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (Sez.
U. n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv.202270; Sez. 5, n. 1713 del
15/04/1999, Barba, Rv. 213633; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 (17/02/2012), Alba, Rv. 252085), e
che l’obbligo di motivazione sulla determinazione della pena applicata è
soddisfatto laddove nella sentenza si esprima un giudizio di congruità della
sanzione (Sez. 5, n. 489 del 25/01/2000, Cricchi, Rv. 215489; Sez. 3, n. 42910
del 29/09/2009, Gallicchio, Rv. 245209), le censure del ricorrente sono
generiche a fronte di una motivazione che nella specie si diffondeva anche oltre
tali indicazioni, precisando le fonti di prova nella comunicazione di notizia di
reato e nei verbali di arresto e perquisizione e valutando l’adeguatezza della
pena rispetto ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ed all’art. 27 Cost..
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.500.
P. Q. N.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 23/04/2013
Il Consigliere estensore
Posto che una motivazione anche solo meramente enunciativa o implicita in