Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28330 del 21/06/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28330 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FRAGASSO FULVIA nato il 26/07/1950 a NAPOLI
BARATTI ACHILLE nato il 06/11/1948 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 11/03/2016 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;

Udito il difensore Avv. MAURO SALVATORE MATTEIS, che ha
concluso per l’accoglimento dei ricorsi;

Data Udienza: 21/06/2016

R.G. n. 19962/16

Corte Suprema di Cassazione

RITENUTO IN FATTO

1.

Achille BARATTI, titolare di una ditta trasporti corrente in

Villaricca, e la di lui moglie, Fulvia FRAGASSO, a mezzo del comune
difensore di fiducia, ricorrono avverso il provvedimento in epigrafe, con
cui il Tribunale di Napoli, salva solo l’esclusione della circostanza
aggravante del carattere armato quanto all’associazione ex art. 74 D.P.R.

associazione prevista dall’art. 291 quater D.P.R. N. 43/1973, ha per il
resto rigettato la richiesta di riesame dell’ordinanza del locale g.i.p., di
applicazione al primo della misura cautelare della custodia in carcere ed
alla seconda della misura degli arresti domiciliari, in quanto gravemente
indiziati:
>

entrambi, di aver concorso all’acquisto ed all’importazione, al fine
della successiva distribuzione a terzi, dell’ingente quantitativo di poco
più di 39 chili al lordo di cocaina, proveniente dalla Spagna e
materialmente trasportata dal corriere Giovanni LUVINO – nei cui
confronti si procede separatamente – essendo Gianpaolo CHIANESE e
Tommaso RICCIO gli organizzatori e finanziatori del detto acquisto e
del relativo trasporto [fatto commesso nel settembre 2012, come da
capo d’incolpazione sub B1)];

>

ancora, di aver promosso, costituito, diretto ed organizzato
un’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di ingenti
quantitativi di t.i.e. importati dall’Estero, in particolare dalla Grecia,
che venivano così sottratti al pagamento delle imposte di confine,
avvalendosi di una stabile ed articolata struttura operativa, con
dotazione di mezzi e disponibilità finanziarie [reato commesso in
Napoli e nel territorio nazionale dal 9 novembre 2012 al 16 luglio
2013, “con condotta perdurante”: cfr. capo d’incolpazione sub C)];

>

di avere, in concorso tra loro e con Gaetano MAURO – nei cui riguardi
si è proceduto autonomamente – concorso nell’introduzione sul
territorio nazionale di poco meno di 5.000 chili di t.l.e. importato dalla
Grecia e sequestrato a Bari, il 14.01.2013 [cfr. il capo d’incolpazione
sub C3)];

il solo BARATTI, inoltre:
D

di aver partecipato, con il precipuo ruolo di “organizzatore nella
gestione della logistica dei trasporti di cocaina, fornendo a tal fine gli
autoarticolati per roccultamento ed il trasporto della cocaina dalla
Spagna all’Italia”, all’associazione transanzionale di cui al capo B)
2

n. 309/90 e di quella di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., quanto all’ulteriore

R.G. n. 19962/16

Corte Suprema di Cassazione

della rubrica, costituita da oltre dieci persone e finalizzata al traffico di
ingenti quantitativi di tale tipo di sostanza stupefacente, alcuni carichi
della quale caduti sotto sequestro (oltre 39 chilli a Napoli, il
06.09.2012; poco più di 18 chili a Giugliano, il 13.12.2012; gr. 315 a
Marano di Napoli, il 04.07.2013);
> di aver concorso, nel primo caso con soggetti allo stato non identificati
(dal 9 al 12.11.2012) e nel secondo con Vincenzo POLVERINO (dal 15

precisabili di t.l.e. di contrabbando, importato dalla Grecia [cfr. i capi
sub C1) e C2).

2.

Con un primo ricorso, inerente alla sola posizione del BARATTI, il

legale dell’imputato censura l’ordinanza impugnata lamentando, con un
unico motivo di doglianza riferito esclusivamente all’addebito associativo
sub B), violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) del codice di rito: tanto
perché, degli elementi indiziari valorizzati dal Tribunale, le risultanze delle
intercettazioni si assume valgano a dar conto unicamente della non
contestata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato
fine di cui al capo B1); mentre le dichiarazioni rese dal collaboratore di
giustizia Biagio DI LANNO, al di là della loro superficialità, hanno riguardo
ad un’epoca antecedente all’operatività della consorteria criminale oggetto
della misura custodiale di cui all’impugnato provvedimento, in quanto
relative ad una vicenda del maggio del 2010, per di più afferente a
diversa tipologia di sostanza stupefacente, cioè hashish e non cocaina.
Donde la conclusione dell’episodicità del coinvolgimento del BARATTI nei
traffici in questione, al di fuori del suo stabile inserimento nell’ipotizzata
struttura associativa.

3.

Con un secondo ricorso, il difensore medesimo ribadisce le già

illustrate censure, relativamente alla posizione del BARATTI, nei
circoscritti termini già indicati. Mentre, quanto a quella della FRAGASSO,
lamenta violazione dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in
relazione alla sola ipotesi di reato di cui al capo B1), in ragione del difetto
di valenza indiziaria nella condotta posta in essere dalla prevenuta – aver
effettuato la prenotazione del viaggio di ritorno del corriere LUVINO, su
disposizione del BARATTI, cercando altresì di far luogo alla ricarica della
carta di credito dell’autotrasportatore e poi impegnandosi per individuare
soluzioni alternative; essersi quindi interessata per la tutela legale del
detto LUVINO, successivamente al suo arresto – posto che si sarebbe qui

al 20.11.2012), alla introduzione in Italia di quantitativi non meglio

R.G. n. 19962/16

Corte Suprema di Cassazione

in presenza di comportamenti pienamente coerenti con le mansioni di
segretaria espletate da oltre trent’anni in seno alla ditta di logistica e
trasporti di cui sono titolari il BARATTI e le figlie. Comportamenti dai quali
soli non è dato evincere – in tesi – la consapevolezza della prevenuta
circa l’illecito trasporto eseguito dal più volte citato LUVINO, neppure
desumibile dalle conversazioni intercettate cui ha fatto riferimento il
Tribunale napoletano, significative semmai dell’ignoranza della prevenuta,

contatti diretti con terzi, ivi compreso il ritenuto organizzatore dell’illecito
trasporto, Tommaso RICCIO, che, nel recarsi presso la ditta del BARATTI,
interloquisce direttamente con quest’ultimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

I ricorsi proposti sono fondati, nei termini di seguito esposti.

2.

Invero, per ciò che concerne il BARATTI, sono senz’altro

condivisibili le argomentazioni difensive, laddove si evidenzia che le
intercettazioni valorizzate dal g.i.p. – prima – e dal Tribunale – poi – pur
nella inequivocità del loro significato, non consentono, di per sé sole, di
trarre elementi univoci che vadano al di là del non contestato
coinvolgimento del prevenuto nello specifico fatto criminoso, legittimando
quindi, sia pur non in termini di certezza ma pur sempre con l’alto grado
di probabilità richiesto dall’art. 273 del codice di rito, l’inserimento del
BARATTI medesimo in seno alla ipotizzata – e non contestata consorteria criminosa.
Allo stesso modo in cui non è revocabile in dubbio che l’altro
elemento sul quale si fonda il quadro di gravità indiziaria tratteggiato a
carico dell’odierno ricorrente – vale a dire, le dichiarazioni del collaborante
di giustizia DI LANNO – si collocano in un’epoca di gran lunga antecedente
ai fatti in esame e, pur nella non casuale identità del ruolo assegnato e
svolto dal BARATTI, concernono comunque un singolo trasporto di
sostanza stupefacente, peraltro di diversa tipologia rispetto a quella
oggetto dell’associazione in cui la prospettazione accusatoria colloca, in
posizione di assoluto spicco, il più volte menzionato BARATTI.
Si vuole significare, cioè, che gli elementi anzidetti, ben
avrebbero potuto essere valorizzati onde dare supporto all’ipotizzato
inserimento associativo del prevenuto, che potesse contare su una propria
autonoma base indiziaria, ma non anche per riscontrare una indimostrata

limitatasi a dare esecuzione alle direttive impartite dal marito, senza

R.G. n. 19962/16

Corte Suprema di Cassazione

premessa, come invece avvenuto nel caso di specie, sulla scorta di un
ragionamento sostanzialmente tautologico, che non può perciò sfuggire
alle censure formalizzate nei suoi confronti.
2.1

Fermo quanto sopra, la Corte, tuttavia, non può non osservare

che, alla stregua della doverosa lettura dell’ordinanza genetica, emerge
l’esistenza di altro episodio che vede l’apparente coinvolgimento del
BARATTI (cfr. le pagg. da 301 a 305 dell’o.c.c.), in ordine al quale

compete a questa Corte – è necessario che esso sia apprezzato, nella
pienezza dei poteri suoi propri, dal giudice distrettuale, che omette del
tutto di prenderlo in considerazione, al pari sostanzialmente del g.i.p. che,
dopo averlo illustrato, non formula alcun giudizio al riguardo.

3.

Considerazioni nella sostanza non dissimili vanno ripetute

riguardo alla posizione della FRAGASSO.
Anche qui, infatti, la difesa è nel giusto quando osserva che
l’interessamento relativo al trasporto di cui al capo B1), valorizzato a
carico della donna come significativo del concorso prestato alla
commissione dell’illecito, riveste valenza neutra, in quanto rientrante
appieno nei compiti e nelle mansioni da sempre espletati dalla prevenuta
nell’ambito della ditta del marito, onde non può essere assunto da solo a
dimostrazione della sussistenza di un quadro di gravità indiziaria, poiché il
ragionamento svolto dal g.i.p. e ribadito dal Tribunale sconta, ancora una
volta, il carattere apodittico della premessa che si pone a base del
ragionamento medesimo e che costituisce, in realtà, l’oggetto della
dimostrazione da fornire.
Sennonché pure con riferimento alla FRAGASSO la disamina del
provvedimento genetico dà conto della sussistenza di una serie di
conversazioni, risultanti dalle pagg. 263 – 266 e 301 – 305 dell’ordinanza
cautelare, del tutto pretermesse ai fini della valutazione della
consapevolezza o meno dell’odierna ricorrente in ordine al carattere
illecito dell’attività del marito, con peculiare riferimento alla vicenda
specifica di cui al capo B1) e più in generale, onde vi è necessità che esse
siano valutate dal Tribunale di Napoli, al fine di un più ponderato giudizio
del complessivo quadro cautelare.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle imputazioni provvisorie
di cui al capo B), quanto a BARATTI Achille, ed al capo B1), quanto a
FRAGASSO Fulvia, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.

impregiudicata, ovviamente, ogni valutazione in proposito, che non

R.G. n. 19962/16

Corte Suprema di Cassazione

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 co. 1 ter disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 21.06.2016.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA