Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28330 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28330 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPAGNOLI FABIO N. IL 20/02/1976
avverso la sentenza n. 2707/2012 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MA S SAFRA ;

Data Udienza: 05/03/2014

Osserva

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Spagnoli Fabio avverso la sentenza
emessa in data 24.5.2013 dalla Corte di Appello di Brescia che confermava quella del
Tribunale di Brescia -Sezione distaccata di Breno in data 19.4.2012 con cui il
predetto era stato condannato alla pena di mesi 4 di arresto ed C 2.000,00 di
ammenda oltre alla sospensione della patente per la durata di anni uno, per il reato
di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) C.d.S..
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine al diniego delle

Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite in questa sede.
La concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che “ai fini della
concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può
limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello
che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio,
sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del
reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass.
pen. Sez. II, n. 3609 del 18.1.2011, Rv. 249163).
La Corte territoriale ha addotto congrua motivazione esente da qualsiasi vizio,
evidenziando l’elevatissima percentuale di alcool presente nel sangue, oltre all’ora
notturna in cui era stato accertato il reato e ai precedenti penali dell’imputato.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.

Così deciso in Roma, il 5.3.2014

attenuanti generiche.

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