Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28329 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28329 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Cilona Giuseppe, nato a Palmi il 04/04/1966
Cilona Domenico, nato a Palmi il 26/04/1991
avverso l’ordinanza del 15/06/2012 del Tribunale di Palmi R.G. 483/2012
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le richieste del Procuratore Generale,
che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
udita in Camera di Consiglio la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo.
RITENUTO IN FATrO
1. Nell’interesse di Giuseppe Cilona e di Domenico Cilona è stato proposto ricorso per
cassazione avverso l’ordinanza del 15/06/2012, con la quale il Tribunale di Palmi ha
convalidato il loro arresto.
Con l’unico, articolato motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 382 cod. proc. pen. ed
omessa motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di quasi flagranza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
L’art. 382, comma 1, cod. proc. pen. dispone che è in stato di flagranza chi viene colto
nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia
giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle
quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la quasi flagranza che legittima l’arresto
presuppone una correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà che, pur
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Data Udienza: 23/04/2013

superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque
la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche
indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli
agenti della sicurezza. (Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872). In definitiva,
ciò che rileva, ai fini della legittimità dell’arresto, è la continuità del controllo che prende le
mosse o dalla diretta percezione del fatto o dall’alternativo ed autonomo presupposto del
rinvenimento dell’autore con cose o tracce dalle quali emerga la sua responsabilità per un
fatto commesso poco prima.

flagranza” qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della P.G. sia stato iniziato per
effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi (Sez. 3, n. 34918 del
13/07/2011, Z., Rv. 250861).
Ma, nel caso di specie, a monte dell’attività restrittiva della libertà dei ricorrenti non si colloca
una attività di indagine seguita alla ricezione della notizia di reato, ma, innanzi tutto, la
diretta percezione sugli stessi di escoriazioni (ossia delle tracce del reato) e, quindi, l’attività,
svolta senza soluzione di continuità, di verifica dei fatti attraverso l’audizione dei soggetti
coinvolti nella rissa.
Ricorre, pertanto, proprio il presupposto dell’immediata percezione delle tracce del reato e
del collegamento di quest’ultimo con le persone tratte in arresto.
Né, in senso contrario, può addursi, secondo la prospettazione dei ricorrenti, che le
escoriazioni avrebbero potuto rappresentare le conseguenze di un’attività difensiva rispetto
all’altrui aggressione, dal momento che, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, oltre a
verificare l’osservanza dei termini previsti dall’art. 386, comma terzo e 390, comma primo,
cod. proc. pen., deve controllare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’eseguito
arresto, ossia valutare la legittimità dell’operato della polizia sulla base di un controllo di
ragionevolezza, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati
richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una chiave di lettura che non deve
riguardare né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari – valutazione questa riservata
all’applicabilità delle misure cautelari coercitive -, né l’apprezzamento sulla responsabilità riservato alla fase di cognizione del giudizio di merito — (v., di recente, Sez. 6, n. 25625 del
12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022).
2. Alla decisione di rigetto consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 23/04/2013
Il Componente estensore

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Si spiega, in questa prospettiva, perché non sussista la condizione di cosiddetta “quasi-

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