Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28329 del 21/06/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28329 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MARRAZZO IOLANDA nato il 30/07/1953 parte offesa nel procedimento
c/
ALIBERTI ANGELO PASQUALINO nato il 18/10/1971 a CASTELLAMMARE DI
STABIA
avverso il decreto del 06/10/2015 del GIP TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv.
;
c
Data Udienza: 21/06/2016
R.G. n. 15345/16
Corte Suprema di Cassazione
RITENUTO IN FATTO
1.
Con decreto in data 06.10.2015, il g.i.p. del Tribunale di Nocera
Inferiore, su conforme richiesta del p.m., valutando inammissibile
l’opposizione formalizzata nell’interesse della parte offesa, Iolanda
MARRAZZO, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico
di Angelo Pasqualino ALIBERTI, a carico del quale era stata ipotizzata la
commissione del reato previsto e punito dall’art. 328 cod. pen., a
predetta parte offesa, in relazione all’attività del Coordinamento
istituzionale del Piano di Zona ed ai conseguenti provvedimenti del
responsabile dell’Ufficio di Piano.
Premetteva il detto giudice che, essendo stata svolta
l’opposizione solo in ordine alla tematica della fondatezza della notizia di
reato, non vi era alcuna necessità di procedere alla fissazione
dell’udienza camerale. Dopodiché reputava che, stante la presenza degli
atti oggetto della richiesta in Nocera Inferiore, l’ALIBERTI, quale sindaco
del comune capofila di Scafati – luogo ove l’istanza fu presentata – non
avesse la disponibilità degli atti medesimi e la sua condotta non fosse
dunque passibile di alcun rilievo penalmente rilevante.
2.
Avverso detto provvedimento la MARRAZZO, per il tramite del
proprio difensore di fiducia, ha interposto tempestivo ricorso per
cassazione, deducendo l’erroneità dell’impostazione in diritto del
ragionamento svolto dal g.i.p. e significando che l’adozione di siffatto
provvedimento, risolvendosi in un’anticipazione del giudizio sulla
fondatezza o meno della notizia di reato, non potrebbe mai svolgersi de
plano,
pena
la
violazione
del
principio
del
contraddittorio,
conseguentemente denunciata.
3.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta,
concludendo per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, non
potendo il giudice di legittimità interferire sulla valutazione di merito
operata dal g.i.p., l’assenza dell’indicazione di filoni di prova avendo
esonerato quest’ultimo dall’obbligo di fissazione della relativa udienza
camerale.
2A-S—
seguito della mancata evasione della richiesta di atti formalizzata dalla
R.G. n. 15345/16
4.
Corte Suprema di Cassazione
Alle argomentazioni anzidette, il difensore della ricorrente ha
replicato con appositi motivi aggiunti, significando come la censurata
archiviazione
de plano
sia stata fondata “su di una motivazione
apparente e contraddittoria, diversa da quella del p.m., laddove, come è
pacifico, si consideri che la prova del reato richiesta dal p.m. è in atti
(informativa del tenente dei CC Saverio CAPPELLUTI) e che le
considerazioni adottate dal g.i.p., che al contrario avrebbe quantomeno
dovuto fissare l’udienza camerale (‘non potendo esercitare poteri
logico e giuridico”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il presente ricorso ripropone il tema dell’ammissibilità di
un’opposizione meramente argomentativa.
Sennonché l’assolutamente prevalente giurisprudenza di
legittimità, valorizzando il dato letterale contenuto nell’art. 410 del
codice di rito, sostiene essere condizione di ammissibilità
dell’opposizione – da cui scaturisce l’obbligo della relativa trattazione in
udienza camerale – l’indicazione di nuovi mezzi di prova che siano
pertinenti all’oggetto dell’indagine: donde la risposta negativa alla
problematica tratteggiata nell’incipit del presente paragrafo, ferma la
facoltà di rappresentare sotto forma di memoria difensiva le
argomentazioni a sostegno della ritenuta fondatezza della
notitia
criminis, in tal modo rimesse alla valutazione del g.i.p. (il che non è
affatto un esercizio inutile, poiché – come sottolineato anche dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 95 del 1997 – il giudice che non ravvisi
l’infondatezza della notizia di reato provvede comunque a fissare
l’udienza in camera di consiglio, a mente dell’art. 409 cpv. cod. proc.
pen.).
D’altro canto, non è solo il principio in daris non fit interpretatio
che depone a favore dell’orientamento testé enunciato, che trova
supporto anche in argomentazioni di ordine logico-sistematico: è stato,
infatti, condivisibilmente osservato che, richiedendo esplicitamente l’art.
410 del codice di rito una previa valutazione di ammissibilità, ove
l’opposizione potesse essere di tipo meramente argomentativo, detta
valutazione si tradurrebbe necessariamente in un giudizio anticipato
sulla non manifesta infondatezza dell’opposizione, costringendo quindi il
giudice a distinguere fra la stessa e la mera infondatezza
valutativi ovvero prognosi di fondatezza’), sono prive di fondamento
R.G. n. 15345/16
Corte Suprema di Cassazione
dell’opposizione, quest’ultima da ritenersi a tal punto ricorribile per
cassazione pur a fronte della possibilità, prevista dall’art. 409 cod. proc.
pen., di adire il giudice di legittimità solo per violazione dell’art. 127 co.
5 dello stesso codice, così introducendo una chiara ed insostenibile
incongruenza di ordine sistematico (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 6. sent.
n. 21226 del 03.04.2013, Rv. 255676, e n. 18029 dell’08.04.2015, Rv.
263472).
S’impone pertanto, in conformità alla richiesta del requirente
conseguente statuizione a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., nei
termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2016
I Consigl re est.
Il Presidente
P.G., la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto, con ogni