Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28329 del 21/05/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28329 Anno 2015
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PISTORELLI LUCA
Data Udienza: 21/05/2015
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NENADOVSK.I TINA N. IL 29/04/1994
NIKOLOSKA ADRIANA N. IL 22/08/1990
avverso la sentenza n. 616/2014 TRJBUNALE di SAVONA, del
28/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA PISTORELLI;
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1. Nenadowskl Tina ricorre per cassazione contro la sentenza di applicazione concordata della
pena In epigrafe indicata, deducendo carenza di motivazione della medesima in ordine al
difetto delle condizioni per pronunziare proscioglime.nto nel merito al sensi dell'art. 129 cpv.
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Per la cost!nte giurisprudenza di questa Corte (a partire da Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, DI
Benedetto, Rv. 191135) "la motivazione della sentenza che applica la pena su richiesta delle
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parti a norma dell'art. 444 comma secondo cod. proc. pen. si esaudsce in _una. ~libazione .. ad
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1.,m tempo positiva e negativa. Positiva a quanto all'accertamento:. 1). deUa sussiStenza.
dell'accordo delle parti su/J'app/lcazione di una determinata pena; 2) defla correttezza della
qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparaZione delle eventuali
circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nel limiti-di cui aH'art. 27, terzo
comma, Cast.; 4) della concedibi/ità della sospensione condizionale della pena, qualora
l'efficacia de/Ja richiesta sia stata subordinata alfa concessione del benefla'o; Negativa quanto
alla esclusione della sussistenza di cause di non punlbllltà o di non procedibilltà o di estinzione
del reato. Le delibazioni positive debbono essere necessC~riamente·--sorrette· daHa· -concisa
esposizione del relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio
negatfvo sulla ricorrenza d/ alcuna delle Ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen., l'obbligo
di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della delibazione, soltanto nel caso
in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla non
ricorrenza delle suindlcate ipotesi. In caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione,
anche Implicita, di aver effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè
che non ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di prosclog/imento ex art. 129 cod.
proc. pen."
Nel caso di specie si dà espressamente atto, nell'Impugnata sentenza, della ritenuta
sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste dall'art. 444 c.p.p. per
l'a~lpllcazlone della pena su rlcffiesta, ·ivi compresa quella costituita dall'assenza "dei presupposti
per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell'art. 129 C.'P':'Pda>taref”d’altro-:fl·gk!fdiee—fla· “‘ “”r’ .. — ,
fatto espressa menzione della confessione dell’imputata}, n che basta ad escludere ogni
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violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del
genere di quella Impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie)
specifici elementi, rlcavablli dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di
gravame, dal quali possa Invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse
mancante (ved. In proposito, fra le altre: Cass. IV, 11 maggio – 7 luglio 1992 n. 7768, Longa,
RV 191238; Cass. III, 19 aprile- 1 giugno 2000 n. 1693, Petruzzelli, RV 216583; Cass. II, 21
maggio – 30 giugno 2003 n. 27930, Lasco, RV 225208; Cass. IV, 13 luglio 17 ottobre 2006 n.
34494, PG .c. Koumya, RV 2~4824; Ca?S- !,_10 gennaio_- 6 febbraio 2007 n. 4688, Brendolin,
RV 236622; Cass. II, 17 novembre 2011 – 17 febbraio 2012 n. 6455, Alba, RV 252085);
Il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto contenuto
nell’accordo tra le parti, e dall’altro ha escluso che ricorressero l presupposti dell’articolo 129
c.p.p .. Tale motivazione, avuto riguardo alia speciale natura dell’accertamento In sede di
applicazione della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata al parametri
richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le
altre, Cass. S.U. 27 marzo 1992, DI Benedetto; Cass. s.u. 27 settembre 1995, Serafino; cass.
S.U. 25 novembre 1998, Messina).
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3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed ~~ versamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, delta somma di euro 1500,00 (milleclnquecento/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
Per questi
motivi
dichiara Inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al versamento della somma di mille e cinquecento euro alla Cassa delle
Ammende.
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