Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28328 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28328 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pangallo Giuseppe, nato a Brancaleone il 03/11/1940
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di
1. Accardo Vincenzo Domenico, nato a Reggio Calabria il 16/08/1944
2. Accardo Pietro Giuseppe, nato a Reggio Calabria il 17/07/1977
3. Acc.ardo Francesca, nata a Reggio Calabria il 28/04/1974

avverso l’ordinanza del 20/01/2012 del Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Locri

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Alfredo Montagna, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Tribunale di Locri;

1

Data Udienza: 23/04/2013

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva disposta l’archiviazione del
procedimento penale nei confronti di Vincenzo Domenico Accardo, Pietro
Giuseppe Accardo e Francesca Accardo per i reati di cui agli artt. 476 e 640 cod.
pen..
La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge ed illogicità della
motivazione nel giudizio di irrilevanza delle ulteriori indagini richieste con

reato, viceversa esclusa dalla protrazione della condotta di uso degli atti falsi, e
nella qualificazione come meramente civilistiche delle questioni proposte con
l’opposizione, oggetto di una valutazione prognostica non consentita in sede di
archiviazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
L’intervento della prescrizione era in realtà rilevato nel provvedimento
impugnato con esclusivo riferimento alla denunciata contraffazione di un
mandato difensivo rilasciato agli indagati avvocati Accardo il 18/03/1997. Per il
resto, il giudice di merito esaminava la rilevanza delle ulteriori indagini richieste
con l’atto di opposizione rispetto all’intera vicenda denunciata, relativa alla
consegna all’avv. Vincenzo Accardo, da parte del Pangallo, di un foglio in bianco
per la predisposizione del citato mandato difensivo, relativo ad un’azione di
recupero di crediti vantati dalla madre del Pangallo, ed alla convinzione di
quest’ultimo che il mandato sarebbe stato svolto e del predetto legale e non
anche dai suoi fratelli avv.ti Pietro e Francesca Accardo. Prospettiva di giudizio,
questa, conforme all’indirizzo delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 2 del
14/02/1996, Testa, Rv. 204133), per il quale l’idoneità dell’opposizione a
legittimare l’intervento della persona offesa nel procedimento, e ad instaurare
pertanto la procedura di cui sopra, presuppone non solo la pertinenza, ma anche
la rilevanza degli elementi di prova sui quali l’opposizione si fonda, da intendersi
come concreta incidenza degli elementi stessi sulle risultanze delle indagini
preliminari; nonché alle ulteriori pronunce che collocano anche la rilevanza degli
atti di indagine suppletiva nell’oggetto del giudizio sull’ammissibilità
dell’opposizione e sulla possibilità di disporre

de plano l’archiviazione del

procedimento (Sez. 6, n. 10682 del 05/02/2003, Colella, Rv.224286; Sez. 5, n.
21929 del 06/05/2010, Lacosta, Rv. 247354), non solo sulla base di pur
2

l’opposizione alla richiesta di archiviazione per l’intervenuta prescrizione del

giustificate ragioni di economia processuale (Sez. 5, n. 5661 del 17/01/2005,
Cassese, Rv. 231298), ma anche per la diretta incidenza dell’irrilevanza delle
Indagini indicate, laddove la stessa sia evidente, sul tema della manifesta
infondatezza della notizia di reato, che in quanto tale legittima l’omissione della
procedura camerate (Sez. 1, n. 1367 del 21/11/2003, Fioretti, Rv. 226821). Ed a
questi fini, il giudice di merito motivava congruamente sull’irrilevanza degli
accertamenti grafotecnici e sulle altre indagini indicate dall’opponente in una
situazione nella quale, anche laddove fossero stati confermati gli assunti della

sarebbero stati comunque integrati in presenza di sottoscrizioni in tesi autentiche
della stessa parte offesa ed in assenza, per altri aspetti, di attestazioni degli
indagati sull’apposizione di dette sottoscrizioni alla loro presenza.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23/04/2013

Il Consigliere estensore

persona offesa, gli ipotizzabili reati di cui agli artt. 481, 485 e 479 cod. pen. non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA