Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28327 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28327 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Aracri Rocco, nato a Crotone il 22/06/1984

avverso il decreto del 10/02/2012 della Corte d’Appello di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonio Gialanella, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provve0irnento impugnato veniva in parte dichiarato inammissibile, e
nel resto rigettato, il ricorso proposto da Rocco Aracri avverso il decreto del
Tribunale di Crotone del 09/11/2010, con il quale veniva disposto il sequestro di
due autovetture, di due autocarri, di un fondo pensione e dell’azienda della ditta
boschiva dell’Aracri, Indiziato dl appartenenza alla cosca mafiosa dei Papaniciari,
1

Data Udienza: 23/04/2013

in

quanto beni provenienti dai reimpiego di attività illecite e pertanto

assoggettabili a confisca.
Il proposto ricorrente deduce violazione di legge nel riferimento della
valutazione sulla sproporzione dei beni sequestrati, rispetto alle capacità
reddituali dell’Aracri, all’intero compendio patrimoniale di quest’ultimo e non ai
singoli beni, e mancanza di motivazione sugli elementi documentali dedotti dalla
difesa in ordine ai redditi conseguiti dall’Aracri con la prosecuzione dell’attività

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Le censure del ricorrente sono generiche rispetto alla pronuncia di
inammissibilità dell’impugnazione proposta in appello con riferimento al
sequestro di uno dei due autocarri, in quanto detenuto dalla ditta dell’Aracri in
locazione finanziaria, non prospettando alcun rilievo contrario a tale
argomentazione. Per il resto, il ricorso deduce in concreto motivi diversi da quelli
proponibili in questa sede in materia di misure di prevenzione, concernenti la
corrispondenza fra gli elementi esaminati dal giudice di merito e i presupposti di
legge per l’applicazione delle misure (Sez. 5, n. 19598 dell’08/04/2010, Palermo,
Rv. 247514) o la totale assenza della motivazione (Sez. 6, n. 35044
dell’08/03/2007, Bruno, Rv. 237277), e che si risolvono viceversa in non
consentite censure sulla congruenza della motivazione; ciò a fronte di un
provvedimento che per un verso valutava puntualmente i redditi dedotto dal
ricorrente per rilevarne l’insufficienza a soddisfare più che le minime esigenze di
vita, e per altro esaminava specificamente, in conformità ai principi enunciati da
questa Corte (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 (19/01/2004), Montella, Rv.
226491; Sez. 6, n. 5452 del 12/01/2010 Cc. (dep. 11/02/2010), Mancin, Rv.
246083), la proporzione dei beni sequestrati rispetto a tali redditi, evidenziando
l’inidoneità di questi ultimi a coprire gli accantonamenti sul fondo pensione e le
rate delle autovetture e l’impossibilità di ricondurre l’acquisizione dei beni
aziendali all’attività imprenditoriale del padre del proposto, cessata nel febbraio
del 1997.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

2

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imprenditoriale del padre.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 23/04/2013

Il Consigliere estensore

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