Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28327 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28327 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CERELLI SANTE nato il 08/03/1986 a VASTO
CERELLI UMBERTO nato il 08/03/1986 a TORREMAGGIORE

avverso il decreto del 12/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
lette le conclusioni del Procuratore generale Franesca Loy per l’inammissibilità
dei ricorsi.

Data Udienza: 21/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Umberto Cerelli e Carmine Cerelli hanno presentato appello contro il
decreto con il quale il Tribunale di Chieti ha disposto il sequestro di prevenzione
di beni immobili loro intestati. La Corte di appello dell’Aquila, con decreto emesso
il 12/02/2016 nel proc. n. 26/2015 M.P., ha riqualificato il ricorso come

2. Nel ricorso presentato nell’interesse dei Cerelli si chiede l’annullamento
del decreto deducendo che la Corte di appello non poteva riqualificare le
opposizioni come appelli, ma doveva dichiararli inammissibili.

3. Il Procuratore generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso in esame
ritenendo che il decreto impugnato abbia convertito l’appello in opposizione.

4. Il d.Lgs. 8 settembre 2011 n. 159 non ha modificato la disciplina delle
impugnazioni del sequestro di prevenzione. Dal combinato disposto degli artt. 10
e 27, si desume che sono soggetti al ricorso davanti alla Corte di Appello, i
provvedimenti con i quali il Tribunale dispone: a) la confisca dei beni sequestrati;
b) la revoca del sequestro; c) la restituzione della cauzione; d) la liberazione
delle garanzie; e) la confisca della cauzione; f) la esecuzione sui beni costituiti in
garanzia. Pertanto, per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non
sono impugnabili il sequestro e la reiezione dell’istanza di revoca del sequestro:
è ammissibile soltanto l’opposizione, nella forma dell’incidente di esecuzione
(Sez. 2 n. 4400 del 13/01/2015, Rv. 262373; Sez. 2 n. 36254 del 18/01/2011,
Rv. 249271 18/01/2011, Rv. 249271). Ne deriva che correttamente la Corte di
appello ha applicato l’art. 568, comma 5, cod. proc.. pen., trasmettendo gli atti
al Tribunale per la relativa decisione. Né peraltro emerge un concreto interesse
dei ricorrenti alla pronuncia richiesta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1500,00 in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 /06/2016

opposizione ex art. 666 cod. proc. pen. e trasmesso gli atti al Tribunale di Chieti.

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