Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28326 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28326 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Favi Dolcino, nato a Modica il 17/02/1938
quale parte offesa nel procedimento nei confronti di
De Magistris Luigi, nato a Napoli il 20/05/1967

avverso l’ordinanza del 22/06/2011 del Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, dichiarata la nullità dell’opposizione
proposta dalla persona offesa Doldno Favi, veniva disposta l’archiviazione del
1

e7

Data Udienza: 23/04/2013

procedimento nei confronti di Luigi De Magistris per il reato di cui all’art. 595
cod. pen., ipotizzato come commesso in danno del Favi.
La parte offesa ricorrente deduce nullità dell’udienza camerale del
17/06/2011 e del provvedimento di archiviazione, pronunciato in esito alla
stessa, per omessa notifica alla stessa parte offesa dell’avviso di fissazione.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Risulta invero che l’udienza di discussione dell’opposizione alla richiesta di
archiviazione veniva inizialmente fissata al 15/06/2011, e che per tale data
l’avviso veniva regolarmente notificato alla persona offesa come da ricevuta della
raccomandata in atti. Né alcun avviso era a quel punto dovuto alla parte offesa,
non comparsa all’udienza, per il rinvio disposto in quella sede alla successiva
udienza del 17/06/2011 (Sez. 6, n. 7081 del 03/02/2010, P., Rv. 246087).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

P. Q. P4.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 23/04/2013

Il Consigliere estensore

CONSIDERATO IN DIRITTO

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