Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28325 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28325 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Favarello Antonio, nato a Pieve di Soligo il 14/12/1945
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di
Belligoli Giampiero, nato a Verona il 06/12/1967

avverso il decreto del 06/09/2011 del Giudice di pace di Verona

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva disposta l’archiviazione del
procedimento penale nei confronti di Giampiero Belligoli per il reato di cui all’art.

1

Data Udienza: 23/04/2013

595 cod. pen., originato da esposto della persona offesa Antonio Favarello, per
non essere detto esposto qualificabile come querela.
La parte offesa ricorrente deduce violazione di legge nella mancata
Instaurazione del contraddittorio sul tema della procedibilità del reato, in quanto
non costituente oggetto della richiesta di archiviazione, e nella ritenuta assenza
dell’espressione di una volontà punitiva in effetti contenuta nell’esposto, e
mancanza di motivazione sulla ulteriori questioni proposte con l’atto di

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
La notifica alla persona offesa, che abbia fatto espressa richiesta di esserne
informata, della richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero,
esaurisce il contraddittorio puramente cartolare previsto in materia dall’art. 17 d.
Igs. 28 agosto 2000, n. 274, per il procedimento penale che si svolge dinanzi al
giudice di pace (Sez. 5, n. 9204 del 16/11/2006, Francesconi, Rv. 235824; Sez.
4, n. 22297 dell’08/04/2008, Pregadio, Rv.239889). Ciò posto, l’archiviazione del
procedimento per motivi diversi da quelli esposti nella richiesta del pubblico
ministero non determina alcuna abnormità del provvedimento, e ne esclude
l’impugnabilità ove non si sia verificata alcuna violazione del contraddittorio,
condizione per quanto detto non ricorrente nel caso di specie (Sez. 5, n. 6131
del 13/11/1998 (17/02/1999, Villa, Rv. 212509). Ed una volta rilevata
l’Insussistenza di siffatte violazioni, ne rimane preclusa la proposizione di censure
motivazionali (Sez. 6, n. 436 del 05/12/2002, Mione, Rv. 223329; Sez. 1, n.
9440 del 03/02/2010, Di Vincenzo, Rv. 246779), quali quelle costituenti
l’ulteriore contenuto del ricorso in oggetto; che risulta pertanto in conclusione
proposto per motivi non consentiti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in €.1.000.

2

opposizione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di €.1.000 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 23/04/2013

Il Consigliere estensore

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