Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28323 del 14/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28323 Anno 2016
Presidente: FIDELBO GIORGIO
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
DE BRASI MATTIA, nato a il 9/11/1991 a CETRARO
GRUBICH SIMONE, nato il 8/08/1991 a MONCALIERI
PACIFICO SILVESTRO nato il 8/10/1992 a SAN GIOVANNI ROTONDO
RAVIOLA UMBERTO nato il 19/02/1990 a TORINO
FORGIONE DAVIDE nato il 26/04/1992 a TORINO
MAZZANTI DIEGO nato il 29/08/1993 a FANO
Avverso l’ordinanza del $/04/2016 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale PIETRO GAETA, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente
al divieto di comunicare con terzi nei confronti di DE BRASI,RAVIOLA, FORGIONE
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e MAZZANTI-nichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi di GRUBICH e PACIFICO.

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Data Udienza: 14/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Torino – a
seguito di istanza di riesame proposta dagli indagati Mattia
DE BRASI, Umberto RAVIOLA, Davide FORGIONE, Diego
MAZZANTI, Simone GRUBICH e Diego PACIFICO avverso
la ordinanza cautelare emessa dal locale GIP in data

arresti domiciliati con divieto di comunicazione – ha
confermato per tutti la gravità indiziaria in ordine ai delitti
di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni ed altro
rispettivamente ascritti, e la misura imposta, parzialmente
riformandola nei confronti di Mattia DE BRASI, Davide
FORGIONE e Diego MAZZANTI autorizzando le
comunicazioni in relazione ad alcuni soggetti.
2. Avverso la ordinanza propongono ricorso per
cassazione i predetti indagati.
3. Con unico atto del difensore nell’interesse di Mattia
DE BRASI, Umberto RAVIOLA, Davide FORGIONE e Diego
MAZZANTI si deduce violazione degli artt. 284,comma 2,
274, comma 1,1ett. c), 275, comma 1 e 277 cod. proc.
pen. e vizio della motivazione in relazione al rigetto della
istanza difensiva di revoca, per ciascun ricorrente, del
divieto di comunicare con persone diverse da quelle che
con lui coabitano o che lo assistono, assumendosi che il
Tribunale si sarebbe erroneamente limitato a desumere
dalla natura concorsuale dei reati la necessità di operare e
mantenere una frattura comunicativa tra indagati e futuri
e potenziali correi; inoltre, sarebbe stato disatteso il dato
costituito dalla distanza temporale tra i fatti e il momento
della decisione cautelare, rilevante ai fini del requisito
della attualità del pericolo.
4. Con unico atto del difensore di Simone GRUBICH e
Silvestro PACIFICO si deduce:
4.1. Violazione di legge in relazione alla insussistenza
dei reati di cui ai capi 1) e 2) dell’editto cautelare non
2

10.3.2016 con la quale ai predetti sono stati applicati gli

essendo stato individuato a quale atto gli indagati si
fossero opposti. Quanto al capo 1), la motivazione – da un
lato – sarebbe infondata essendo terminata l’attività volta
ad evitare lo scontro tra le fazioni; dall’altro, è troppo
generico il riferimento al controllo del territorio. Nulla
sarebbe stato detto dal Tribunale sulla deduzione difensiva
che faceva leva sulla sussistenza del solo reato di oltraggio
a p.u.. Analoghe considerazioni varrebbero quanto al capo

4.2. Violazione dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. in
relazione alle ritenute esigenze cautelari, anche sulla base
di segnalazioni di polizia – delle quali i ricorrenti non hanno
avuto mai notizia – che esulerebbero dai “fatti concreti”
dai quali la norma prevede debbano essere desunte le
esigenze in parola.
4.3. Violazione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
e carenza della motivazione, anche in questo caso essendo
state considerate le predette segnalazioni di polizia,
inidonee a far ritenere la pericolosità del soggetto.
5. I ricorsi di Mattia DE BRASI, Umberto RAVIOLA,
Davide FORGIONE e Diego MAZZANTI sono inammissibili
perché manifestamente infondati.
6. Il Tribunale ha respinto la istanza di revoca del
divieto di comunicazione con persone diverse da quelle
conviventi in ragione della modalità concorsuale con la
quale sono stati commessi i reati e della previa
organizzazione e concertazione di essi, così da ritenere
necessario il divieto comunicativo oltre la restrizione
domiciliare da sola ritenuta insufficiente a recidere le
possibilità di contatti con coloro che materialmente
avrebbero potuto realizzare le condotte e, quindi, il
ritenuto pericolo di reiterazione dei reati, giustificato in
termini di concretezza ed attualità.
7. Ritiene la Corte che la motivazione resa dal
Tribunale si sottragga alle censure difensive essendo
giustificata senza vizi logici e giuridici la reiezione della
revoca del divieto di comunicare attraverso un corretto

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2).

riferimento alla sussistenza ed allo spessore delle esigenze
cautelari, rimasta incontestata.
8. I ricorsi di Simone GRUBICH e Silvestro PACIFICO
sono inammissibili.
8.1. Il primo motivo è manifestamente infondato ( v.
pg. 3 della ordinanza), quando non in fatto: quanto al
capo 1), rispetto alla individuazione della attività di ufficio
alla quale gli operanti erano stati chiamati in relazione ai

e che sicuramente non si sono concluse con
l’accompagnamento all’esterno degli studenti dell’opposta
fazione; quanto al capo 2), rispetto al ruolo di istigatore
del PACIFICO che aveva seguito due operanti e segnalato
la loro presenza ai correi che avevano loro impedito il
transito nel corso delle operazioni di servizio.
8.2. Il secondo e terzo motivo sono manifestamente
infondati,quando non generici, rispetto alla considerazione
– oltre alla partecipazione ai fatti per i quali si procede,
con riferimento ad entrambi – delle plurime pendenze
penali a loro carico per fatti analoghi, commessi anche in
epoca recente, ivi compresa la sottoposizione a misure
cautelari e del conseguente giudizio di assenza di effetto
deterrente di tali emergenze sulle successive condotte,
espressive di una progressiva gravità.
9. All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
ciascuno della somma di euro 1.500,00 in favore della
cassa delle ammende.

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possibili scontri tra fazioni opposte nella sede universitaria

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti
al pagamento delle spese processuali e ciascuno della
somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle
ammende.

Così deciso, 14.6.2016.

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