Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28323 del 12/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28323 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
HU SICHAO N. IL 17/09/1985
avverso l’ordinanza n. 42/2012 TRIB. LIBERTA’ di PRATO, del
25/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
“te/sentite le conclusioni del PG Dott. Z.
a-4
cut~

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/04/2013

• 4′

Fatto e diritto

Propone ricorso per cassazione Hu Sichao avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Prato, in data 25
settembre 2012, con la quale è stato confermato il sequestro probatorio disposto dallaPpolizia giudiziaria ai
sensi dell’articolo 252 c.p.p., in occasione dell’esecuzione del decreto di perquisizione emesso dal Pubblico
ministero locale, nei confronti della Superlativa s.a.s. facente capo all’indagato.

li sequestro aveva avuto ad oggetto campionature di stoffe, copie cartacee a colori ed altri oggetti, tutti
recanti motivi ornamentali riprodotti nel brevetto internazionale registrato dalla Gallus S.p.A. ed
abusivamente apposti sui beni oggetto di provvedimento ablativo.
Deduce
la assoluta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nel quale si dà atto della rilevazione,
sugli oggetti sequestrati, dei motivi ornamentali brevettati, laddove dallo stesso verbale di sequestro si
evincerebbe esattamente il contrario.
In altri termini, tenuto conto che il motivo brevettato è quello, indicato nella denuncia, concernente
quadrati all’interno dei quali vi sono stilizzate delle farfalle, è agevole rilevare come si tratti di un motivo
concernente il solo bene indicato col numero 123 (stoffa ornamentale con disegno di farfalle) mentre tutti
gli altri beni recano disegni che nulla hanno a che vedere con il detto brevetto (riproducendo cavalli, righe,
fiori, eccetera).
Per tali ultimi beni manca il fumus del reato, ossia il requisito essenziale per la legittimità del
provvedimento oblativo, che non può dirsi relativo ad un corpo di reato con riferimento ai beni da ultimo
citati.
Il ricorso è inammissibile sia perché formulato su questione preclusa sia perché comunque volto a
prospettare un vizio di motivazione con riferimento però, a fattispecie nella quale è deducibile la sola
violazione di legge.
Sotto il primo profilo si evidenzia che al giudice del riesame non risulta sottoposto, con la dovuta specificità
prevista per tutti i motivi di gravame, la questione oggi nuovamente dedotta: ed infatti, nel verbale
dell’udienza del riesame risulta annotata una generica richiesta di annullamento in relazione a “merce non
pertinente”, senza dettaglio alcuno in ordine alle ragioni della dedotta non pertinenza e alla entità dei beni
dei quali si chiedeva la restituzione.
Sotto il secondo profilo deve comunque rilevarsi che nel provvedimento impugnato si rinviene la
affermazione della sequestrabilità di tutta la merce in discussione, in quanto recante i disegni coperti dal
brevetto, così come elencati in atti allegati alla denuncia della persona offesa.
Essendovi tale attestazione onnicomprensiva, la doglianza della difesa non solo non può dirsi volta a colpire
una motivazione inesistente o apparente sul punto in esame ma, in più, articola rilievi versati in fatto in
quanto, sostanzialmente risolvibili-quanto meno in relazione al punto della rilevanza della questionesoltanto previo accertamento, in difformità dalla attestazione del giudice del merito, su quale fosse il
modello ornamentale oggetto del brevetto nonché sul fatto che si trattasse — o meno- di un modello
costituito da farfalle entro un perimetro quadrato: rilievi certamente non rientranti nell’area di controllo
della Cassazione che è giudice della sola legittimità.
Del resto, la suddetta evenienza non appare denunciata nemmeno secondo le forme e nei limiti del
“travisamento della prova” che, se da un lato consentirebbe la diretta visione dell’atto oggetto di
contraddittorietà rispetto alla motivazione, d’altra parte sarebbe destinato ad introdurre una censura sulla

L

completezza della motivazione che è tema diverso da quello della violazione di legge, il solo destinato a
sostanziare validamente il ricorso in materia di misure cautelari reali.
La Cassazione ha affermato infatti che, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione
per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma primo, cod, proc. pen., può essere proposto solo per
mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio
logico della stessa ( Sez. 5, Sentenza n. 35532 del 25/06/2010 Cc. (dep. 01/10/2010 ) Rv. 248129; Sez. U,
Sentenza n. 5876 del 28/01/2004 Cc. (dep. 13/02/2004 ) Rv. 226710 ; Sez. 6, Sentenza n. 7472 del
21/01/2009 Cc. (dep. 20/02/2009) Rv. 242916).

cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Roma 12 aprile 2013

il Cons. est.

1/241′

Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA