Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28322 del 10/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28322 Anno 2016
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: CORBO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
PROCURATORE della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
nei confronti di
BRUNO Rocco, nato a Napoli il 03/12/1962

avverso la sentenza del 05/11/2009 del Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Francesca Loy, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 5 novembre 2009, il Giudice dell’udienza
preliminare del Tribunale di Napoli ha pronunciato sentenza di non luogo a

Data Udienza: 10/06/2016

procedere nei confronti di Rocco Bruno in ordine al reato di calunnia, commesso
il 28 ottobre 2004, mediante presentazione di falsa denuncia di smarrimento di
un assegno bancario all’Autorità di Polizia.
A fondamento della decisione, il provvedimento impugnato rappresenta che
la semplice denuncia di smarrimento di un assegno, per quanto falsa, non può
essere definita come atto con il quale si incolpa taluno, sia pure indirettamente o
materialmente, di un reato, sia perché non contiene, nel momento in cui viene
presentata all’autorità, gli elementi costitutivi di alcun reato, sia perché

fattispecie di cui all’art. 647 cod. pen., punibile solo a querela di parte.

2.

Ha presentato appello avverso la sentenza indicata in epigrafe il

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con un unico motivo,
nel quale si denuncia, sostanzialmente, violazione di legge penale, in particolare
evidenziandosi che, proprio per la funzione dell’assegno bancario di mezzo di
pagamento, la denuncia di smarrimento del titolo implica la configurabilità a
carico del prenditore delle fattispecie di furto o ricettazione, e, quindi, l’astratta
possibilità dell’inizio del procedimento penale a carico del medesimo soggetto.

3. Con ordinanza del 2 febbraio 2016, la Corte di appello di Napoli, rilevato
che la decisione impugnata non è appellabile, ma ricorribile per cassazione, ha
disposto la trasmissione degli atti a questa Corte di legittimità, per quanto di
competenza.

4.

L’impugnazione proposta dal Pubblico ministero è sicuramente

ammissibile, perché sebbene formalmente proposta come appello, deduce
l’erronea applicazione della legge penale nella sentenza impugnata, laddove
questa ha escluso che la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario
integri gli estremi del delitto di calunnia.

5. Il motivo dedotto, inoltre, argomenta correttamente quando afferma che
la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario configura gli estremi del
delitto di calunnia, perché – come rileva condivisibilmente la consolidatissima
giurisprudenza di legittimità, almeno per la classe di ipotesi cui è riconducibile il
fatto in contestazione nel caso di specie, e cioè laddove la denuncia sia
successiva alla consegna del titolo – tale fatto determina la possibilità dell’inizio
di un procedimento penale di ufficio a carico del prenditore del documento e dei
successivi giratari (cfr., tra le tantissime, Sez. 6, n. 8045 del 27/01/2016,

2

l’appropriazione di un assegno denunciato smarrito integra gli estremi della

Contenti, Rv. 266153, nonché Sez. 6, n. 24997 del 17/04/2013, Salvatore, Rv.
257029).

6. Tuttavia, è decorso ampiamente il termine di prescrizione del reato per
cui si procede, posto che lo stesso è indicato come commesso in data 28 ottobre
2004 e non risultano cause di sospensione.
Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata senza

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.
Così deciso il 10 giugno 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.

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