Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28321 del 05/03/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28321 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOLITO FRANCO N. IL 17/06/1961
avverso la sentenza n. 210/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 20/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 05/03/2014
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Solito Franco avverso la sentenza
emessa in data 20.6.2012 dalla Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di
Taranto che dichiarava l’inammissibilità (per genericità dei motivi e tardività di quelli
denominati “motivi aggiunti”) dell’appello interposto avverso la sentenza in data
19.10.2011 del Tribunale di Taranto- Sezione distaccata di Martina Franca che lo
aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata
ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse aspecifiche, manifestamente
infondate e non consentite in questa sede.
Invero i motivi sono del tutto generici ed in alcun modo pertinenti, dal momento che
trattasi di sentenza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa, la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così
deciso in Roma, il 5.3.2014
valutazione degli elementi che avrebbero consentito il proscioglimento dell’imputato