Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28320 del 21/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28320 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURNIS COSTANTE nato il 31/07/1953 a ALZANO LOMBARDO

avverso la sentenza del 15/09/2015 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2016, la relazione svolta dal
Consigliere ANDREA TRONCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI,
che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv.

Data Udienza: 21/06/2016

R.G.Cass. n. 2435/16

Corte Suprema di Cassazione

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Con sentenza del 15.09.2015 la Corte di appello di Milano ha

ribadito la declaratoria di colpevolezza pronunciata dal Tribunale del
capoluogo nei confronti di Costante CURNIS, in relazione ai reati di cui
agli artt. 337 e 582-585 cod. pen., commessi entrambi in danno del C.re
Giuseppe NARO nel corso di un ordinario controllo, cui il prevenuto aveva

NARO, che rimaneva aggrappato allo sportello dell’auto”, ed ha quindi
confermato la complessiva condanna ad anni uno e mesi due di
reclusione, oltre statuizioni civili, irrogata nei confronti del detto imputato.

2.

Avverso detta pronuncia interpone tempestivo ricorso il CURNIS

per il tramite del proprio difensore di fiducia, sulla scorta di un unico
motivo in forza del quale denuncia l’omessa valutazione delle proprie
doglianze da parte della Corte d’appello, che avrebbe confermato le
statuizioni del primo giudice senza “considerare e valutare le questioni e
le circostanze esposte con l’atto di gravame, attinenti specialmente la
contraddittorietà della motivazione della sentenza del Tribunale rispetto
all’affermazione della colpevolezza dell’imputato”: ciò alla stregua dei
“dati oggettivi emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale”, significativi
di come l’imputato, “anziché essere stato autore di resistenza e lesioni, fu
piuttosto vittima di una sparatoria messa in atto da uno dei Carabinieri
operanti”, che, senza alcun giustificato motivo, “aprì il fuoco sparando
direttamente sulla persona del sig. CURNIS mentre il medesimo era
seduto – inerme – all’interno dell’abitacolo della propria autovettura”.

3.

Il ricorso proposto non supera il preliminare e doveroso vaglio di

ammissibilità.
Invero, non solo il ricorso pecca di insuperabile genericità,
risolvendosi nella mera enunciazione del proprio assunto, senza illustrare
le ragioni a sostegno di siffatta conclusione, ma non risponde affatto a
verità che la sentenza impugnata abbia omesso di prendere in
considerazione le censure sottopostele con l’appello a suo tempo
proposto.
Tutt’al contrario, la Corte milanese, pur avendo rilevato che dette
censure riproponevano le medesime questioni già esaustivamente
affrontate e risolte dal primo giudice, ha nondimeno richiamato,
soffermandovisi appositamente, gli esiti della consulenza balistica

tentato di sottrarsi effettuando “una repentina retromarcia trascinando il

R.G.Cass. n. 2435/16

Corte Suprema di Cassazione

disposta nel corso delle indagini. Esiti che, dando conto dell’impossibilità
che il Carabiniere avesse esploso i colpi di pistola da cui fu attinto il
CURNIS, stando in piedi, sconfessa in termini di assoluta certezza la tesi
propugnata dal’odierno ricorrente – secondo cui egli sarebbe stato colpito
da un primo colpo d’arma da fuoco inopinatamente esploso dal militare
che aveva aperto lo sportello della sua auto, per l’effetto perdendo il
controllo della vettura già in retromarcia e così trascinando il C.re NARO –

versione congiuntamente resa da tutti i militari escussi, quale
adeguatamente illustrata.
Alla declaratoria anzidetta seguono le statuizioni di cui all’art. 616
cod. proc. pen., come da dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21.06.2016

e delinea, per l’effetto, uno scenario perfettamente compatibile con la

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