Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28320 del 05/03/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28320 Anno 2014
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: BIANCHI LUISA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAOLIERI MARCO N. IL 20/12/1976
avverso la sentenza n. 4176/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
13/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;

Data Udienza: 05/03/2014

28731/2012
Motivi della decisione

Lamenta che la corte non ha motivato sulla misura della disposta sospensione della
patente mentre avrebbe dovuto ridurla così come ha fatto per la pena; la corte inoltre
non ha tenuto conto che la sanzione era stata già inflitta dal Prefetto e già scontatala.
Con successiva memoria insiste nella fondatezza dei motivi proposti.
Il ricorso è inammissibile.
La corte fiorentina ha accolto il ricorso dell’imputato in punto di mancata concessione
delle attenuanti generiche e ha di conseguenza diminuito la pena inflitta per il reato.
Ha confermato nel resto la sentenza impugnata senza affrontare espressamente il
tema della misura della sanzione accessoria della sospensione della patente, la cui
determinazione risulta dunque implicitamente confermata.
La censura proposta al riguardo è inammissibile dovendosi considerare che secondo la
pacifica giurisprudenza di questa Corte non vi è obbligo di una esplicita motivazione in
punto di sanzione amministrativa accessoria quando la stessa si attesti su livelli
minimi o non lontani dal minimo; inoltre la stessa risponde a finalità di prevenzione
speciale diverse da quelle collegate alla sanzione penale, e pertanto non segue
necessariamente le vicende collegate alla pena. Quanto all’altro profilo dedotto dal
ricorrente, trattasi di questione già affrontata dalle sezioni unite di questa Corte
(sentenza n. 20 del 21.6.2000 Rv. 217020) nel senso che “La differenza di finalità e
presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di
guida e la sanzione accessoria della sospensione della patente applicata dal giudice
penale, all’esito dell’accertamento di violazione del codice stradale, rende impossibile
computare il periodo di sospensione provvisoria nella determinazione della durata
della sanzione amministrativa definitivamente applicabile dal giudice. Tuttavia, ciò non
comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece,
complementari. Ed invero, la sospensione provvisoria disposta dal prefetto e quella
definitiva disposta dal giudice incidono sull’autore della violazione per il medesimo
fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa
accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un
minimo a un massimo, anche se l’applicazione, prima di essere definitiva, può essere
provvisoria e anche se all’applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono
distinte autorità. Ne consegue che è il prefetto, organo di esecuzione delle sanzione
amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del
periodo di sospensione eventualmente pre-sofferto, e senza che vi sia bisogno di
esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell’autorità giudiziaria procedente”.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
p.q.m.

1

Paolieri Marco, per il tramite del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza indicata
in epigrafe che ha confermato quella di primo grado che lo ritenuto responsabile del
reato di cui all’art. 186 cds condannandolo alla pena di giustizia e alla sospensione
della patente di guida per due mesi.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di
euro 1000,00 (mille/00).

Così deciso in Roma il 5.3.2014

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