Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2832 del 12/12/2012


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 2832 Anno 2013
Presidente: SIRENA PIETRO ANTONIO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) D’ALESSANDRO NICOLA N. IL 19/11/1934
avverso l’ordinanza n. 44/2012 TRIB. LIBERTA’ di AGRIGENTO, del
18/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;
Janalsentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 12/12/2012

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Ritenuto in fatto
– Con ordinanza resa in data 1.8.2011, il Tribunale di Agrigento ha confermato, in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso il 20.6.2011 dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale della stessa città nei confronti di Nicola
D’Alessandro, nel quadro di un procedimento penale avviato nei suoi
confronti per il reato di lottizzazione abusiva in concorso.
Con sentenza del 20.3.2012, questa Corte di cessazione ha disposto, su ricorso del D’Alessandro, l’annullamento dell’ordinanza
del Tribunale di Agrigento, raccomandando al medesimo organo giudiziario il rimarne del provvedimento impugnato, segnatamente in
relazione al controllo della decorrenza del termine prescrizionale.
Sul punto, ai fini della verifica delle condotte penalmente rilevanti asaivibili all’indagato e della relativa permanenza nel tempo,
ha rilento la Corte suprema come siano riconducibili “a tutti partecipi della lottizzazione le condotte poste in essere anche da terzi che
danno corso a interventi di urbanizzazione realizzate nell’interesse
generale dei lotti, quali la realizzazione o il potenziamento di strade,
fognature, altri servizi. Qualora, invece, si tratti di interventi effettuati da terzi su lotti distinti da quello dell’indagato, la corte ritiene
debba essere adottata la convincente soluzione ermeneutica” in precedenza raggiunta dalla stessa corte, incline a distinguere “la posizione di coloro che hanno dato corso alla lottizzazione (venditorelottizzatore) e quella di coloro che hanno successivamente partecipato come acquirenti di specifici lotti. Mentre per i primi sussistono
profili di responsabilità che discendono dalle condotte poste in essere dai singoli acquirenti, così che la permanenza del reato per il
venditore.lottizzatore cessa solo col cessare delle ultime condotte altrui o con il verificarsi di interventi esterni che incidono sul reato
(sequestro preventivo; intervento dell’ente territoriale competente),
per i secondi, che non hanno dato causa alla lottizzazione nei termini fissati dall’articolo 41 c.p., occorrerà di regola guardare alle condotte poste in essere dal singolo acquirente con riferimento al proprio lotto”.
Con particolare riguardo alla posizione del D’Alessandro, ha
affermato la Corte come spetti al Tribunale, al fine di accertare se il
reato possa dirsi prescritto, il compito di verificare l’effettiva data di
cessazione delle condotte rilevanti e con esse la permanenza del reato.

Con ordinanza in data 18.6.2012, il Tribunale di Agrigento,
pronunciando in sede di rinvio dalla Corte di cessatone, ha confermato il rigetto dell’istanza di riesame, condannando il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
Nel richiamare i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, il Tribunale siciliano ha preliminarmente sottoli-

i.

neato come il reato di lottizzazione abusiva è ravvisabile, non solo nel
compimento di atti giuridici, come la suddivisione del terreno e
l’alienazione dei lotti fabbricabili, ma anche nell’esplicazione di attività materiali, come la costruzione di edifici ovvero la realizzazione di
opere di urbanizzazione, allorquando gli anzidetti atti e attività risultano diretti a utilizzare e pianificare il territorio a scopi edilizi, in
mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale o di altro strumento equipollente attuativo del piano regolatore generale.
Nel caso del D’Alessandro, l’ordinanza qui impugnata (premessa la permanenza dell’interesse del ricorrente alla proposizione
del gravame, in considerazione degli interessi di natura contrattuale e
patrimoniale connessi alle attività negoziali relative al bene) sottolinea l’irrilevanza, ai fini del coinvolgimento nel reato di lottizzazione
abusiva, della semplice alienazione a terzi del cespite oggetto del sequestro, non essendo detta alienazione di per sé significativa di un’estraneità dell’alienante alla vicenda criminosa, né potendo rinvenirsi
in tale circostanza l’ultimo atto realizzativo del reato contestato, valendo al contrario: i) la circostanza dell’esistenza di eventuali rilevanti attività di urbanizzazione da parte di terzi; 2) la data in cui queste
sarebbero state realizzate e 3) se da tali opere abbiano o meno tratto
benefici, diretti o indiretti, anche i successivi acquirenti.
In tale quadro, l’ordinanza qui impugnata evidenzia come, secondo quanto indicato nell’annotazione di polizia giudiziaria della
Guardia di Finanza dell’8.6.2o11, era stato notato in loco, dai militari
procedenti, “un impianto presumibilmente idrico/fognario di recente installazione», con la specificazione che “in prossimità del nuovo
impianto si possono individuare ancora i resti della precedente installazione”.
Secondo il giudizio del Tribunale, lo stato dei luoghi così descritto, ben visibile dalla documentazione fotografica allegata agli atti
del procedimento, deve farsi risalire a un arco temporale brevissimo,
da computarsi in mesi dalla data del sopralluogo del giugno 2011, e
attesterebbe il ricorso di un rifacimento della rete fognaria preesistente, necessariamente qualificabile come modifica necessaria e funzionale all’accresciuta lottizzazione, resa indispensabile
dall’insufficienza delle opere di urbanizzazione originariamente previste negli strumenti urbanistici, e integrante un vero e proprio potenziamento della rete fognaria e non già di un semplice intervento di
manutenzione ordinaria.
La recente esecuzione di tali opere (di cui non è possibile
escludere l’idoneità a migliorare anche i cespiti ittunobiliari alienati
dal ricorrente) appare tale, a giudizio del Tribunale, da escludere, allo
stato dell’istruttoria svolta, liwenuta maturazione del termine prescrizionale del reato contestato al ricorrente; circostanza che, ove fosse risultata, avrebbe viceversa impedito la prosecuzione dell’azione

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2. – Con l’impugnazione proposta, il ricorrente censura
l’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione.
In particolare, il ricorrente si duole che il tribunale del riesame
abbia evidenziato la rilevanza, sulla posizione del D’Alessandro, degli
interventi di potenziamento della rete fognaria descritta nel provvedimento, Sana alcuna certezza che quegli stessi interventi fossero
stati realizzati nei lotti riferibili al ricorrente, salvo il rilievo della pretesa vicinanza di detti interventi ai beni del D’Alessandro.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che il provvedimento
impugnato, dopo aver affermato come la semplice alienazione del cespite non sia di per sé significativa dell’estraneità dell’alienante al
reato di lottizzazione abusiva, abbia poi omesso di rilevare, quantomeno sotto il profilo indiziali), l’eventuale adesione dell’acquirente al
preteso disegno criminoso concepito dal venditore.

Considerato in diritto
3. – Il ricorso è infondato.
Giova preliminaumente rilevare come, in tema di riesame delle
misure cautelari reali, nella nozione di ‘violazione di legge’ per cui
soltanto può essere proposto ricorso per cessazione a norma dell’art.
325, comma i, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione
o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità
manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e)
dell’aut. 606 c.p.p. (v. Cass., sezioni unite, n. 5876/2004, Rv. 226710
e altre successive).
Rimangono pertanto escluse dalla nozione di violazione di legge connessa al difetto di motivazione, tutte le rimanenti ipotesi nelle
quali la motivazione stessa si dipani in modo insufficiente e non del
tutto puntuale rispetto alle prospettazioni censorie (v. Cass., Sez. I, n.
6821/2012, Rv. 252430).
Nel caso di specie, il ricorrente ha denunciato la violazione di
legge sotto il profilo della radicale estraneità del D’Alessandro alle
condotte criminose oggetto di giudizio, nonché dell’awenuta applicazione della misura cautelare reale qui contestata in presenza di
un’evidente causa estintiva dell’eventuale reato costituita dalla prescrizione.
Su tali punti, tuttavia, il giudice del rinvio ha espressamente rilevato come il comportamento criminoso, pienamente ascrivibile

penale e conseguentemente del ricorso all’applicazione di misure
cautelari.
Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cessazione il
difensore del D’Alessandro.

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all’indagato, debba ritenersi, sul piano temporale, ancora sussistente
nel corso dell’anno 2011, avuto riguardo al riscontrato accertamento
di specifiche circostanze di fatto.
In particolare, tali circostanze sarebbero implicate
dall’accertamento (nel corso dell’anno 2011) dell’awenuta realizzazione in loco di un impianto “presumibilmente idrico/fognario di recente installazione” (di pochi mesi) che attesterebbe il ricorso di un
rifacimento della rete fognaria preesistente, necessariamente qualificabile come modifica necessaria e funzionale all’accresciuta lottizzazione, resa indispensabile dall’insufficienza delle opere di urbanizzatone originariamente previste negli strumenti urbanistici, e integrante un vero e proprio potenziamento della rete fognaria e non già
di un semplice intervento di manutenzione ordinaria.
La rilevanza di tale intervento di potenziamento della rete fognaria sulla posizione del D’Alessandro, del resto, s’inscriverebbe, secondo la prospettazione del giudice a quo, nel quadro di quegli interventi di terzi posti in essere nell’interesse di tutti i lotti, sì da ridondare sulla posizione penalmente rilevante di tutti i partecipanti alla lottizzazione, come specificamente puntualizzato nelle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità.
Sotto altro profilo, la circostanza per cui non possa escludersi
che il D’Alessandro sia considerabile quale partecipante alla lottizzazione, discende dal riscontrato esercizio di un’attività negoziale dallo
stesso compiuta in relazione a beni interessati dalle attività di lottizzazione abusiva.
Né può ascriversi alcun pregio alla doglianza riferita al mancato esame, da parte del giudice a quo, dell’eventuale adesione dell’acquirente al preteso disegno criminoso concepito dal venditore, atteso
che l’approfondimento dei rapporti tra l’alienante e l’acquirente del
bene interessato dalle attività di lottizzazione abusiva è compito che
rimane affidato allo sviluppo delle indagini preliminari in corso, senza che gli elementi finora complessivamente acquisiti siano tali da
escludere il riconoscimento dei presupposti per l’adozione della cautela reale promossa nei confronti del ricorrente.
Secondo la prospettazione del giudice del rinvio, il rilievo ditali circostanze di fatto varrebbe dunque a escludere, allo stato dell’istruttoria svolta, l’estraneità del D’Alessandro dalle vicende oggetto
di causa e l’avvenuta maturazione del termine prescrizionale del reato contestato al ricorrente.
Le argomentazioni così compendiate dal giudice del rinvio appaiono tali da integrare un apparato motivazionale certamente sussistente (e non meramente apparente), dovendo pertanto ritenersi
esclusa alcuna violazione di legge, tanto sotto il profilo della mancanza di motivazione, quanto nella prospettiva dell’intercorsa applicazione della misura cautelare reale qui contestata in presenza della to-

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tale estraneità del ricorrente ai fatti oggetto d’esame o in presenza
della causa estintiva del reato costituita dalla prescrizione.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12.12.2012.

4.— Al riscontro dell’infondatezza dei motivi di doglianza
avanzati dal ricorrente segue il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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