Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2832 del 09/10/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2832 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOPEZ DOMENICO N. IL 30/04/1948
avverso la sentenza n. 475/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
02/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;

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Data Udienza: 09/10/2015

RITENUTO IN FATTO
1. – La Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di
Monza, con la quale – per la parte che qui rileva – l’imputato era stato condannato alla
pena di a quattro mesi di reclusione, riconosciuti le circostanze attenuanti generiche e
i benefici di legge, per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma, e 527 cod. pen.,
per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, esibito il proprio
organo genitale seduto in auto sulla pubblica via, masturbandosi nel contempo.

cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione, per la mancata
considerazione della contraddittorietà del quadro probatorio. Secondo la difesa vi era
stata una sola testimone che aveva asserito di avere visto l’imputato nell’atto dì
commettere il reato, mentre un’altra testimone aveva riferito di non avere visto il fatto
e, anzi, di avere visto l’imputato con dei fazzoletti sulle gambe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è inammissibile, perché non contiene la denuncia di vizi riconducibili
alle categorie di cui all’art. 606 cod. proc. pen., ma appare semplicemente diretto a
ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della responsabilità penale;
rivalutazione preclusa in sede di legittimità. Anche a prescindere da tale assorbente
considerazione, la sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata, perché,
ponendosi in totale continuità con quella di primo grado, evidenzia che il fatto è stato
direttamente appreso da una delle due testimoni e che la seconda testimone ha reso
dichiarazioni che non contraddicono quelle della prima, perché si riferiscono al momento
immediatamente successivo alla masturbazione, nel quale l’imputato, appunto, sì stava
pulendo con dei fazzoletti. Decisiva risulta, del resto, secondo la corretta valutazione
dei giudici del merito, l’implausibilità della versione dei fatti fornita dall’imputato, il quale
aveva inverosimilmente affermato di essere intento a leggere il giornale, pur essendo

2. — Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per

stato visto anche dai carabinieri successivamente intervenuti mentre sì sistemava
“qualcosa al basso ventre”.
4. – Il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla
declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000,00.

2

h

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2015.

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